Sempre più vicino è il tempo delle dichiarazioni e importante è indicare delle delucidazioni in merito, soprattutto per ciò che riguarda le spese detraibili. Tra queste particolare attenzione meritano le spese sanitarie o meglio le spese per acquistare dispositivi sanitari. Viene in aiuto in tal caso l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 253 del 30 settembre 2009.


La detraibilità delle spese sanitarie

Innanzitutto parlando di detrazioni, bisogna precisare quali siano. E’ l’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR che stabilisce che dall’imposta lorda Irpef è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle “spese sanitarie”, per la parte che eccede € 129,11.

Tali spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Stabilito ciò, la risoluzione dell’Agenzia delle 2009 nasce da un’istanza di interpello avanzata  all’Amministrazione finanziaria da parte di un Caaf che ha chiesto alla stessa Agenzia se fosse possibile detrarre delle spese sanitarie sostenute, ricordando nella stessa richiesta di chiarimenti il parere fornito a suo tempo sempre dall’Amministrazione finanziaria in ordine alla possibilità di detrarre le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali.


Spese per la conservazione cellule staminali

La stessa Agenzia, con la risoluzione del 12 giugno 2009, n. 155 al fine di stabilire se le spese relative alla “crio conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso autologo”, siano riconducibili nell’ambito delle spese sanitarie detraibili, di cui all’art. 15 del TUIR citato, ha precisato come sia opportuno fare riferimento alla specifica normativa sanitaria dettata in materia.


L’Ordinanza del Ministero della salute del 26.02.2009

Tale normativa fa capo all’Ordinanza emessa dal Ministero della salute del 26 febbraio 2009  concernente “Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale”, (entrata in vigore il 1° Marzo 2009 ) in base alla quale “è consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale donato per uso allogenico a fini solidaristici, ai sensi dell’art.

3, comma 3 della legge  219/2005”. La possibilità di conservazione di sangue da cordone ombelicale ad uso personale è riconosciuta nei soli casi di “uso dedicato al neonato o a consanguinei con patologia in atto al momento della raccolta per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l’utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria”. E’ altresì consentita la conservazione del prelievo per “uso dedicato” nel caso di “famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l’utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da parte di un medico specialista nel relativo ambito clinico”. Nel documento tratto dal sito del Ministero della salute “Sull’uso appropriato delle cellule staminali del sangue del cordone ombelicale” si legge che “per quanto riguarda l’uso autologo non esistono al momento evidenze scientifiche consolidate a sostegno della reale utilità di tale pratica e pertanto mancano i presupposti per considerare la stessa appropriata”.


Le spese per la conservazione delle cellule staminali non sono detraibili

Detto ciò si ritiene che le spese per la  conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso autologo, non possano usufruire della detrazione prevista dall’art. 15 del TUIR dato che la specifica disciplina di settore non riconosce efficacia terapeutica a tale procedura.


Detraibilità strumenti medici? Si guarda alla lista del Ministero

Ritornando agli apparecchi e ai dispositivi medici, la risoluzione n. 253 del 30 settembre 2009 della stessa Agenzia delle entrate ha stabilito che, per quanto concerne la detraibilità della spese per l’acquisto di strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisokinesiterapia e apparecchio medicale per laserterapia,

occorre verificare se tali beni rientrino nel concetto di spese mediche alla luce dei provvedimenti emanati dal Ministero della Salute.


La definizione del dispositivo medico

E’ stato il decreto legislativo del 24 febbraio 1997 n. 46, emanato in attuazione della direttiva comunitaria 93/42/CCE, concernente i dispositivi medici (in genere), all’articolo 1 a definire dispositivo medico “qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l’azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi”. Gli scopi a cui sono destinati nell’uomo tali dispositivi riguardano la diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia, la diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap e infine lo studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico.


L’elenco dei dispositivi medici detraibili

L’ultimo aggiornamento della classificazione nazionale dei dispositivi medici le cui spese sostenute per il loro acquisto siano detraibili dall’IRPEF, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, nell’importo pari al 19 per cento è disponibile sul sito del Ministero della salute all’indirizzo http://www.salute.gov.it/dispositivi/paginainterna.jsp?id=328&menu=strumentieservizi.


La documentazione necessaria: scontrino o fattura

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione Irpef al 19%, è necessario che il contribuente sia in possesso della certificazione fiscale, scontrino fiscale o fattura, emessa dal rivenditore commerciale, dalla quale deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa.


La dichiarazione sostitutiva di atto notorio

In alternativa però all’indicazione sulla certificazione fiscale dei dati identificativi del destinatario del prodotto, il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio diretta ad attestare che l’acquisto è necessitato dall’esigenza di curare una patologia propria o di un familiare a carico. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

 

Per consultare la guida a tutto il Quadro E e alle detrazioni puoi consultare il seguente link:

 https://www.investireoggi.it/fisco/quadro-e-730-2012-premessa-guida-alla-compilazione/