Dal 1° gennaio 2020 sono cambiate le regole per la detrazione IRPEF di alcune spese di cui all’art. 15 del TUIR, tra cui quelle sanitarie.

In dettaglio, per le spese sanitarie sostenute a partire da quest’anno, la detrazione fiscale è ammessa solo se pagate con strumenti tracciabili. Altre spese che, a titolo di esempio, devono essere pagate con strumenti tracciabili per essere detratte sono: interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili; spese per istruzione; spese funebri; spese per l’assistenza personale; spese per attività sportive per ragazzi; spese per intermediazione immobiliare; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali (solo quelle che danno diritto alla detrazione del 19%); spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;  spese veterinarie; premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;  spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Pagamento in contanti: quali spese sanitarie posso detrarre?

Potranno, invece, essere detratte anche se il pagamento continua ad essere effettuato in contanti, le spese sostenute per:

  • acquisto di medicinali (anche omeopatici);
  • dispositivi medici (occhiali da vista, apparecchio per aerosol; apparecchio per la misurazione del livello di glicemia nel sangue, ecc.);
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Detrazione spese sanitarie: la tracciabilità del pagamento deve essere continua

Gli strumenti di pagamento che garantiscono la tracciabilità e che, quindi, garantiranno la detraibilità IRPEF della spesa sono, ad esempio, il bonifico bancario o postale, carte di credito e di debito, carte prepagate, assegni, ecc.

Tuttavia potrebbe capitare che il documento della spesa sia intestato al soggetto che deve godere della detrazione mentre il pagamento sia fatto con uno strumento tracciabile riconducibile ad altro soggetto, il quale poi riceva il rimborso in contanti dal primo.

Si pensi, ad esempio, al caso di una fattura relativa alla visita ortopedica fatta dalla mamma (la quale deve anche detrarre la spesa) e pagamento fatto con la carta di credito riconducibile al figlio, il quale poi riceve il rimborso in contanti dalla mamma.

In questo caso è rispettato il requisito della tracciabilità?

La soluzione al dubbio possiamo trovarla nella Risposta n. 247/E del 5 agosto 2020, in cui l’Agenzia delle Entrate si è espressa in questo modo:

“vi è l’esigenza di tracciabilità del flusso finanziario dal soggetto che sostiene la spesa al soggetto beneficiario (attraverso una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili)”.

In altre parole, nell’esempio fatto sopra, la mamma non potrebbe detrarre la spesa poiché è stata interrotta la catena della tracciabilità. Laddove, invece, la mamma rimborsasse il figlio ad esempio con bonifico, indicando come causale “Rimborso spesa sanitaria fattura n…del…”, nessuna preclusione alla detrazione potrà esserci.

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