Le spese mediche effettuate all’estero possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi? E’ una domanda che spesso ci si pone quando il contribuente si reca all’estero per vacanza o per lavoro e si trova a dover sostenere spese sanitarie (acquisto di farmaci, visite mediche, interventi chirurgici, ecc.) che nel nostro Paese sarebbero magari esentate perché a carico del servizio sanitario nazionale. Quindi, come fare?

La normativa prevede che anche le spese sanitarie effettuate all’estero possano essere dichiarate e detratte nel modello 730/2019 al pari di quelle effettuate in Italia.

Poiché il fisco già possiede gran parte delle fatturazioni rilasciate sul territorio italiano di ciascun contribuente, ma non è in grado di vedere quelle sostenute all’estero, è bene conservare le ricevute da esibire al CAF o per eventuali controlli prima di portare in detrazione le spese.

Detrazione spese mediche sostenute all’estero

La fattura rilasciata all’estero dovrà però essere tradotta in lingua italiana da un traduttore giurato e il corrispettivo pagato in valuta locale, se diverso dall’euro, convertito in moneta comune col cambio ufficiale della BCE del giorno in cui è stato effettuato il pagamento. I documenti sanitari, debitamente intestati al contribuente, possono anche essere presentati in lingua originale se rilasciati in inglese, francese, spagnolo o tedesco e tradotti personalmente senza bisogno del traduttore giurato. Diversamente dovranno essere sottoposti a traduzione ufficiale.

Traduzione delle fatture

Si pensi, ad esempio, a tutti coloro che si recano nei Paesi dell’Est per cure odontoiatriche le cui fatture sono rilasciate in lingua originale. Anche se recentemente molte cliniche si sono attrezzate per fornire ai loro pazienti un servizio di traduzione con pagamento in valuta euro, è sempre bene controllare che il documento contabile sia stato rilasciato in conformità con la normativa vigente in Italia. A tal proposito, è bene ricordare che – come ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la circolare n .

122 del 1° giugno 1999 – che le spese di viaggio e soggiorno sostenute per recarsi sul posto dove verranno rilasciate le prestazioni sanitarie, non sono detraibili.