L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 con cui fornisce una guida per il visto di conformità relativo alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell’anno d’imposta 2019 (Modello 730/2020) e tra le novità analizzate e che sono state recepite nel modello dichiarativo vi rientra la detrazione per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Rigo E56 – Sez. III C).

Si tratta dello sgravio fiscale di cui all’art.

16-ter decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con cui il legislatore, per le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW, ha istituito una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 50% delle spese stesse.

Possono beneficiarne sia soggetti IRPEF che soggetti IRES, purché sostengano effettivamente la spesa e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo (proprietà, usufrutto, locazione, ecc.).

Rientrano nel beneficio anche le spese sostenute per le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento quali, ad esempio, i costi di allaccio e quelle per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica su parti comuni degli edifici di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.

Requisiti tecnici e limite di detraibilità

Per aver diritto al beneficio fiscale è necessario che siano rispettati alcuni requisiti tecnici fissati dall’art.2, comma 1, lettere d) e h), del D. Lgs. n. 257 del 2016, ossia:

  • il punto di ricarica deve essere di potenza standard che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico, di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici e che non sono accessibili al pubblico;
  • il punto di ricarica non deve essere accessibile al pubblico. Quindi deve essere installato in un edificio residenziale privato o in una sua pertinenza, riservato esclusivamente ai residenti; oppure destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità; oppure installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 3.000 euro da ripartire, tra gli aventi diritto, in 10 quote annuali di pari importo.

La circolare n. 19/E del 2020, in merito specifica che il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica. Quindi, se ad esempio, un contribuente ha sostenuto spese per l’installazione nell’abitazione privata di una infrastruttura di ricarica e anche per l’installazione di un’altra infrastruttura di ricarica su parti comuni degli edifici, potrà calcolare la detrazione su un ammontare massimo di spese non superiore a 3.000 euro.

Pagamento e documentazione

Ai fini del beneficio è necessario che il pagamento dell’onere sia effettuato con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). È preclusa la detrazione laddove il pagamento sia avvenuto in contanti.

Il contribuente deve conservare fatture o ricevute fiscali e ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese sostenute. Se ha pagato con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, è sufficiente l’estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte.

Dalla fattura o ricevuta fiscale, devono risultare la natura dell’intervento e il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa. Tuttavia, per l’anno d’imposta 2019 i dati mancanti possono essere annotati sul documento di spesa.