La detrazione per spese di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta anche per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa.

A tale fine per “Realizzazione” devono intendersi solo interventi di nuova costruzione. Pertanto, ad esempio, lo sgravio fiscale non spetta se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso (Circolare n. 19/E del 2020).

Il beneficio compete anche nel caso in cui la realizzazione avvenga in economia oppure quando l’acquisto avviene tramite cooperative o imprese edilizie (in questo caso la società o l’impresa deve rilasciare apposita attestazione delle spese sostenute per la realizzazione).

Detrazione box auto: misura, spese ammesse e modalità di pagamento

La detrazione spettante è del 50% delle spese sostenute per una somma massima di spesa di 96.000. Lo sgravio è, comunque, ripartito in 10 rate annuali di pari importo.

Per godere del beneficio occorre compilare la sezione III-A del quadro RP del Modello Redditi PF oppure sezione III-A del quadro E del Modello 730, a seconda del modello dichiarativo che si presenta. Inoltre va compilata anche la sezione III-B dei suddetti quadri dedicata ai dati catastali (se si tratta di lavori eseguiti su parti comuni, basta barrare l casella “Condominio”). Nel Modello 730/2020 o Modello Redditi PF/2020, dunque, ad esempio per spese fatte nel 2018, si fruirà della seconda delle dieci rate previste.

Rientrano nell’onere detraibile le seguenti voci: spese di progettazione; spese per l’esecuzione degli interventi; le spese per prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni, per le denunce di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione; l’eventuale tassa di occupazione del suolo pubblico.

Il pagamento della spesa, come per la generalità degli interventi di recupero edilizio, deve avvenire con bonifico parlante, ossia bonifico da cui devono risultare:

  • causale del versamento con riferimento di legge (lett. d dell’art. 16, comma 1 del TUIR);
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

Il bonifico è soggetto a ritenuta d’acconto dell’8% da parte della banca o posta presso il quale è eseguito.

Con la Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire istruzioni nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante bonifico. In dettaglio, in tale situazione è stato chiarito che si può ugualmente usufruire della detrazione a condizione che:

  • nell’atto notarile siano indicate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box pertinenziale
  • il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.

La documentazione necessaria: acquisto o costruzione?

In merito alla documentazione necessaria, nel caso di acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso: a) dell’atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità; b) della dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione; c) del bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Per la costruzione del box pertinenziale è necessario, invece, possedere oltre alla ricevuta del bonifico di pagamento anche la concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione.

In merito al soggetto che deve effettuare il bonifico, come risulta anche dalla guida predisposta sull’argomento dall’Agenzia delle Entrate, questi deve essere fatto dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box).

Tuttavia, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione spetta, come per la generalità delle spese di recupero del patrimonio edilizio, anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. La stessa cosa vale anche per il convivente more uxorio.

Nel caso poi, in cui, siano stati versati acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno, e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:

  • il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione;
  • risulti dal compromesso la sussistenza del vincolo di pertinenzialità con l’abitazione.