Se il lavori di ristrutturazione, della casa da adibire ad abitazione principale, non sono terminati in tempo per causa Covid-19, non è perso il diritto alla detrazione degli interessi sul mutuo contratto per acquistarla.

Si tratta dell’altro importante chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un contribuente il quale faceva presente di aver provveduto a stipulare un mutuo per l’acquisto di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale dopo l’effettuazione di lavori di ristrutturazione edilizia.

Il contribuente, tuttavia, non è riuscito a terminare in tempo i lavori per potervi trasferire la dimora nei termini legislativamente previsti e ciò per via del fatto che le restrizioni Covid-19, che hanno interessato anche il settore edilizio, hanno rallentato notevolmente i lavori stessi.

Detrazione mutuo per l’abitazione principale da ristrutturare: entro quando trasferire la dimora abituale?

L’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR, riconosce una detrazione fiscale del 19% per gli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro annui (vedi anche Detrazione interessi mutuo per l’abitazione principale: escluso l’acquisto autonomo della pertinenza).

La medesima disposizione legislativa prevede che “nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto”.

Trasferimento dimora impedito dalla causa di forza maggiore: la detrazione del muto è salva

L’Agenzia delle Entrate, ricorda, a questo proposito di aver chiarito che laddove non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l’unità abitativa entro due anni dall’acquisto per cause imputabili al Comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potrà, comunque, usufruire della detrazione d’imposta.

In tal caso, infatti, è possibile invocare la causa di forza maggiore (Circolare n. 7/E del 2017).

Nel caso del contribuente che ha presentato istanza di interpello, anche se non si rientra in questa specifica casistica, l’Amministrazione finanziaria, con la Risposta n. 6/E del 5 gennaio 2021) ritiene che comunque è ammessa la causa di forza maggiore, poiché questa si configura tutte le volte che

“si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento”.

Tale causa pertanto, è idonea a impedire la decadenza dall’agevolazione fiscale se si verifica in pendenza del termine entro cui stabilire la dimora abituale nell’immobile.

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