Come è stato annunciato in diversi nostri articoli precedenti, a partire dal 2016 sarà possibile portare in detrazione, in riferimento all’anno d’imposta 2015, le spese sostenute per mensa scolastica dei propri figli.   La detrazione delle spese della refezione scolastica a quale dei due genitori spettano?   Innanzitutto l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 18/E dello scorso 6 maggio, precisa che tali spese possono essere portate in detrazione anche se il servizio è fornito da terzi rispetto alla scuola o dal Comune per quel che riguarda tutti gli istituti dalla scuola dell’infanzia all’istruzione di secondo grado.

  A poter detrarre tali spese sarà il genitore cui è intestata la ricevuta di pagamento che deve contenere anche i dati dell’alunno e della scuola di frequenza.   Nel caso, invece, la ricevuta di pagamento sia intestata all’alunno hanno diritto alla detrazione per il 50% ciascuno, entrambi i genitori o, in alternativa, quel genitore che ha sostenuto materialmente la spesa.   Chi paga in modalità diversa dal bonifico o dal Rav, ad esempio con il bancomat o con i contanti, è tenuto, per poter fruire della detrazione, a farsi rilasciare dalla scuola una attestazione che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno solare contenente anche i dati dell’alunno.