Confimi Industria insieme all’Associazione Nazionale Commercialisti hanno da poco inviato alla Commissione UE una missiva per denunciare la violazione del principio di equivalenza e neutralità della disciplina Iva nazionale in materia di detrazione

Secondo le due associazioni la disciplina iva per le fatture di fine anno è da ritenersi errata, irrazionale e penalizzante per tutti i soggetti.

Vediamo meglio i dettagli della vicenda.

La questione IVA

La Circolare n.1/E/2018 ha, di fatto, sancito che la detrazione Iva è esercitabile in presenza di due condizioni:

  • L’imposta sia relativa ad operazioni effettuate;
  • Le operazioni risultino documentate dal possesso di regolare fattura.

Con la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i suddetti presupposti.

Il nocciolo della questione è il seguente: “Rispetto al requisito formale del possesso della fattura, le modifiche introdotte con il D.L. n. 119/2018 del dPR n.100/98 hanno sancito la possibilità di retroimputare al mese di effettuazione l’Iva le fatture ricevute in tempo utile e precisamente entro il 15 del mese successivo. Con dette modifiche il legislatore ha tuttavia escluso detta possibilità “per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente” ossia per le fatture arrivate nei primi giorni dell’anno successivo”.

Ci si chiede, sostanzialmente, se sia possibile che questo principio possa funzionare solo per 11 mesi su 12 e se sia pertanto lecito, secondo i canoni comunitari, che il legislatore introduca l’eccezione che si abbatte sulle fatture arrivate dal 1 al 15 gennaio dell’anno successivo.

Secondo le due associazioni, l’unico motivo plausibile sia quello, da parte dello stato, di voler far cassa giocando sulle differenze temporanee dei flussi Iva in entrata e in uscita.

Una nuova denuncia

In data 9 marzo 2020, è stato reso noto l’invio di una nuova missiva da parte di Confimi Industria insieme all’Associazione Nazionale Commercialisti alla Commissione UE per denunciare la violazione del principio di equivalenza e neutralità della disciplina Iva nazionale in materia di detrazione.

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