Come si evince anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2019, sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici (protesi dentaria, occhiali da vista, ecc.).

Per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”.

La natura del prodotto come dispositivo medico o protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali:

  • AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)
  • PI (spesa protesica).

La dicitura della marcatura CE riportata dal veditore

Sempre dalla menzionata Circolare 13/E del 2019 si evince che qualora il documento di spesa riporti il codice AD o PI che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee. Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice AD o PI:

  • per i dispositivi medici compresi nell’elenco allegato alla Circolare n. 20/E del 2011 è necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE;
  • per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, invece, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, il soggetto che vende il dispositivo medico può assumersi l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE” e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, elencati in allegato alla Circolare 13 maggio 2011, n.

20/E, il numero della direttiva comunitaria di riferimento.

Acquisto mascherine protettive: le condizioni per la detrazione fiscale

Ad ogni modo, il Ministero della salute rende disponibile apposita piattaforma per individuare i dispositivi medici detraibili e disponibile al seguente link http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA.

Nella stessa Circolare n. 13/E del 2019, l’Agenzia delle Entrate riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo dei dispositivi medici detraibili ai fini IRPEF, tra cui, tuttavia, non sono menzionate le mascherine protettive. A tal proposito, la stessa Amministrazione finanziaria, ha chiarito che (Circolare n. 11/E del 2020) poiché si tratta di un elenco “esemplificativo” è da ritenersi che

qualora le “mascherine protettive” siano classificate, in base alla tipologia, quali “dispositivi medici” dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura CE declinati precedentemente, le relative spese di acquisto sono detraibili.

Con riferimento alle mascherine acquistate e pagate nel 2020, l’importo da detrarre è da indicarsi indicato al rigo E1 del Modello 730/2021 o rigo RP1 del Modello Redditi PF/2021. Inoltre, ricordiamo, che le spese per i dispositivi medici possono continuare a detrarsi anche se il pagamento è in contanti (vedi anche Tracciabilità delle spese detraibili: indicazioni dalle istruzioni al Modello 730/2021).

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