A partire dal primo gennaio 2020, secondo quanto disposto dal decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, le spese soggette a detrazione fiscale al 19% di cui all’articolo 15 del TUIR, saranno riconosciute solamente se esse vengono sostenute attraverso sistemi di pagamento tracciabili come carte di credito, bancomat, Assegni, bonifici o altro.

Le spese che rientrano nel provvedimento sono quelle previste dall’articolo 15 del TUIR, fra i quali: spese sanitarie, spese per istruzione, spese funebri, canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, spese veterinarie e altro ancora.

Sarà possibile continuare a pagare in contanti e poter usufruire, al tempo stesso, delle detrazioni del 19% solamente per le spese relative:

  • Ai medicinali e i dispositivi medici;
  • Alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda, invece, le spese per le quali la relativa detrazione spetta in percentuali diverse o con differenti criteri di calcolo (come ad esempio le detrazioni forfettarie in misura fissa per i canoni d’affitto di immobili adibiti ad abitazione principale) la questione è diversa.

Vediamo cosa succede in questi casi.

Canoni di locazione come ottenere la detrazione?

Come già detto, la nuova normativa si riverisce soltanto alle le spese soggette a detrazione fiscale del 19% di cui all’articolo 15 del TUIR.

Per questo motivo, l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti è escluso per tutte quelle spese la cui relativa detrazione fiscale è stabilita in percentuali diverse o in misura fissa.

Rientrano in questa casistica, per l’appunto, le detrazioni riconosciute ai titolari di contratti d’affitto di immobili adibiti ad abitazione principale, agevolazione disciplinata all’articolo 16 del Tuir

In altre parole, le detrazioni spettanti per i canoni d’affitto per immobili adibiti ad abitazione principale verranno riconosciute anche se pagate in contanti.

 

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