E possibile detrarre dall’Irpef gli interessi passivi pagati su un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze. In caso di mutuo cointestato, la detrazione degli interessi pagati sul mutuo spetta per le rispettive quote indicate nel contratto.

E’ lecito chiedersi cosa accade in seguito di separazione consensuale e accollo del mutuo da parte di uno dei due coniugi.

Chi può detrarre gli interessi, l’uno a l’altro coniuge?

La detrazione per gli interessi passivi sul mutuo ipotecario

La detrazione per gli i interessi pagati sul muto ipotecario per un immobile “abitazione principale” è pari al 19%.

Percentuale da calcolare su un importo massimo degli interessi passivi e relativi oneri accessori pari a euro 4.000. In caso di mutuo cointestato, tale limite deve essere ripartito tra i mutuatari in parti uguali o in base alle diverse percentuali ricavabili dal contratto di mutuo medesimo.

La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale; tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente della detrazione (Circolare 20.06.2002 n. 55/E, risposta 1; Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.3.1).

La detrazione degli interessi sul mutuo in caso di separazione consensuale. Quando uno dei due coniugi si accolla il mutuo per intero

In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 20/2011, gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell’atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi”, è diventato proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato le residue rate di mutuo.

Ciò vale anche laddove  non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con l’Istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi. Ciò a condizione che l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (cfr. nota n. 1011 del 10/07/1981 del Ministero delle Finanze – Imposte Dirette) e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all’ex coniuge.