La detrazione dei contributi riscattati in base alla norma prevista per la pace contributiva con pagamento dilazionato può essere ripartita in 5 anni.

Come specificato dall’art.20 del DL n.4 del 28 gennaio 2019, nota appunto come pace contributiva, la detrazione spettante può essere ripartita in ciascun anno d’imposta in 10 rate annuali di pari importo a partire dall’anno di versamento e nei quattro successivi. Ne consegue che il benefico venga fruito in 14 anni.

La detrazione si spalma su 14 anni

A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello numero 181 del 2020.

Poiché il riscatto può essere rateizzato dal lavoratore senza interessi in rate mensili per un massimo di 10 anni (in sede di conversione del DL n 4/2019 con Legge 26/2019 il numero di anni di rateizzazione è stato raddoppiato), ne consegue che il beneficio fiscale venga fruito in 14 anni complessivi poiché in ogni anno si procederà a detrarre un quinto dell’importo versato nell’anno stesso e le quote provenienti dagli anni precedenti. Il contribuente avrà quindi più tempo per spalmare le deduzioni su più anni d’imposta.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Le indicazioni – come specifica l’Agenzia delle Entrate – riguardano la nuova facoltà, riconosciuta dalla legge sulla pace contributiva, di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione (cosiddetta “pace contributiva”). Stando alla normativa, è stabilito che il relativo onere a carico del contribuente sia detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Inoltre, il versamento dell’onere per il riscatto può essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Le detrazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate spiega anche che la ripartizione dell’importo detraibile (massimo 5 anni) in dichiarazione dei redditi è indipendente dalla durata della rateazione, poiché il beneficio è riconosciuto in relazione all’ammontare dell’onere effettivamente sostenuto dal contribuente nel corso del periodo di imposta. Sicché, la detrazione dall’imposta lorda spettante è pari al 50% di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi. In altre parole, se si opta per pagare l’onere in unica soluzione, si recupererà il 50% di quanto versato in cinque rate di pari importo (la prima nell’anno stesso di sostenimento dell’onere e le altre nei successivi quattro anni). Diversamente, se si opta per la dilazione dell’onere in 10 anni la detrazione sarà sempre pari al 50% della somma versata in ciascuno dei dieci anni e sarà riconosciuta in cinque rate di pari importo (la prima nell’anno stesso di sostenimento dell’onere e le altre nei successivi quattro anni). In questo e unico secondo caso, pertanto, la detrazione sarà riconosciuta in un arco temporale pari complessivamente a quattordici anni con il recupero fiscale del 50% della rata pagata il decimo anno concentrata nei successivi quattro anni dal completamento della rateizzazione. I contribuenti vedranno quindi una crescita degli importi da portare in detrazione nei primi cinque anni dall’adesione alla rateizzazione, una stabilizzazione nel quinquennio successivo ed una graduale riduzione negli ultimi quattro anni dal versamento dell’ultima rata.