Prendere in leasing la casa da destinare a propria abitazione principale, invece, che acquietarla con mutuo, può avere i sui vantaggi anche da un punto di vista fiscale.

Infatti, il legislatore riconosce una detrazione fiscale non solo per gli interessi pagati sul mutuo destinato all’acquisto dell’abitazione principale ma anche una detrazione per i canoni di leasing.

Detrazione leasing per l’abitazione principale: che cos’è

È prevista una detrazione dall’IRPEF lorda nella misura del 19%, dei canoni e dei relativi oneri accessori, nonché del costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari (leasing), anche da costruire

“da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, pagati da soggetti che non sono titolari di diritti di proprietà, neanche pro-quota, su immobili a destinazione abitativa”.

Rientrano nella detraibilità anche:

  • gli oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili
  • eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l’individuazione ed il reperimento dell’immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa.

Lo sgravio fiscale si applica, per ora, sui contratti di leasing stipulati nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2020 ed opera per tutti i periodi d’imposta interessati dalla durata del contratto stesso.

Requisiti e limiti di detraibilità

Per aver diritto al beneficio, tuttavia, è richiesto il rispetto di un requisito reddituale: “il reddito complessivo di chi ne vuole beneficiare non deve risultare superiore a 55.000 euro”.  Sono altresì previsti limiti di detraibilità che variano a seconda dell’età del beneficiario. Nel dettaglio:

  • per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni, la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere euro 8.000 e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di euro 20.000;
  • per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni, le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, dunque, euro 4.000 per i canoni e oneri accessori ed euro 10.000 per il prezzo di riscatto.

Sia per il requisito reddituale che per quello anagrafico occorre far riferimento alla data di stipula del contratto di leasing.

Per il requisito reddituale si fa riferimento al reddito complessivo dell’anno d’imposta precedente a quello di stipula (se non ancora presentata la dichiarazione dei redditi si può far riferimento a quello precedente)

Esempio

Per un contratto di leasing stipulato ad ottobre 2019, si prende a riferimento il reddito complessivo del 2018 (Modello 730/2019 o Modello Redditi PF/2019).

Per un contratto di leasing stipulato a gennaio 2019, siccome per quel mese ancora si può presentare Modello 730/2019 o Modello Redditi PF/2019, si prende a riferimento il reddito complessivo del 2017 (Modello 730/2018 o Modello Redditi PF/2018).

Ripartizione della detrazione e documenti da conservare

La detrazione spetta al oggetto intestatario del contratto di leasing. Se il contratto di leasing è cointestato, la detrazione è ripartita tra tutti gli aventi e ai fini del beneficio si considera il reddito complessivo e l’età del singolo contraente. Laddove l’uno sia a carico fiscalmente dell’altro, la quota non detraibile dal primo può essere detratta dal secondo.

Infine, in merito alla documentazione da conservare, si tratta della seguente:

  • contratto di leasing abitativo e verbale di consegna
  • documentazione attestante il pagamento dei costi di stipula del contratto di leasing
  • quietanza di pagamento del canone rilasciata dall’ente concedente
  • autocertificazione con la quale il contribuente dichiara la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti quali: la destinazione dell’immobile ad abitazione principale, entro i termini previsti dalla data della consegna; il mantenimento nell’anno della dimora abituale; la non titolarità, al momento di stipula del contratto, di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa; la condizione reddituale al momento della stipula.

Occorre altresì conservare la documentazione relativa all’esercizio dell’opzione finale, ossia l’atto di acquisto e la ricevuta di pagamento del riscatto.

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