Regole precise devono essere rispettate per la detrazione fiscale del 19% riconosciuta a fronte dei premi pagati per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. Ci si riferisce in particolare:

  • ai premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (anche se versati all’estero o a compagnie estere) per contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000. Per questi tipi di contratto, la detrazione è ammessa a condizione che il contratto medesimo abbia durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti in detto periodo di durata minima;
  • ai premi dovuti per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001. Per questi contratti sono detraibili esclusivamente i premi aventi ad oggetto il rischio di morte e/o di invalidità permanente non inferiore al 5%.

Ad ogni modo, con riferimento ai premi pagati nel 2019 (Modello 730/2020 o Modello Redditi PF/2020) l’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% non deve complessivamente superare 530,00 euro.

Il beneficio si ottiene compilando il rigo E8/E10 oppure RP8/RP10 a seconda che si presenti rispettivamente il modello 730 o il modello Redditi (in entrambi i casi occorre indicare il codice 36).

La condizione essenziale da rispettare

Premesso che la detrazione avviene secondo il principio di cassa (nei modelli dichiarativi da presentare quest’anno si detraggono i premi versati nel 2019), come si evince dalla Circolare n. 13/E del 2019, per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, esiste una condizione indispensabile che va rispettata per poter esercitare il diritto alla detrazione: è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. La figura del beneficiario rileva solo se l’assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave. I

n particolare, dice l’Agenzia delle Entrate nel menzionato documento di prassi, lo sgravio fiscale spetta al contribuente nei seguenti casi: a) egli è contraente e assicurato; b) egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato; c) un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato; d) egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente; f) il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

Pertanto, ad esempio, è perso il diritto alla detrazione quando il marito è contraente e la moglie è l’assicurato ma nessuno dei due è fiscalmente a carico dell’altro.