La detrazione per lavori di ristrutturazione spetta anche per le spese pagate dal contribuente per asfaltare un accesso privato che porta alla propria abitazione. Ciò se la strada privata fa parte di un’area pertinenziale della proprietà.

 

Ecco a quali condizioni ed entro quali limiti la spesa può essere scaricata dalla tasse.

La detrazione per lavori di ristrutturazione

Per i lavori di ristrutturazione spetta una detrazione Irpef del 50%. La spesa massima su cui calcolare la detrazione è pari a 96.000 euro.

 

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, salvo che si tratti di lavori rientranti nel sismabonus. In questo caso si può detrarre in 5 rate.

 

L’agevolazione è prevista all’art. art.16-bis del DPR 917/86, TUIR.

 

Ad ogni modo, sono agevolati gli interventi di elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001:

 

 

Come da guida dell’Agenzia delle entrate,

gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.

Ad esempio, in riferimento alle singole unità immobiliari, sono agevolati i seguenti lavori:

 

  • rifacimento delle scale interne ed esterne;
  • allargamenti di porte e finestre;
  • rifacimento dei balconi,
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • la realizzazione dei muri di cinta;
  • ecc.

 

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

Soggetti beneficiari: dal proprietario all’inquilino

Come da guida dell’Agenzia delle entrate, l’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

 

  • proprietari o nudi proprietari;
  •  titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  •  soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

 

Oltre che ai soggetti appena individuati, la detrazione può essere riconosciuta anche a:

 

  • al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
  • al coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • ai componenti dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)
  • al convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

 

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se: è stato immesso nel possesso dell’immobile; esegue gli interventi a proprio carico ed è stato registrato il compromesso.

 

Il compromesso deve essere registrato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui inserire la detrazione.

 

Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

 

Il riferimento è ai c.d lavori in economia.

Lavori di ristrutturazione: detrazione anche per l’asfalto della strada privata

La detrazione per lavori di ristrutturazione spetta anche per gli interventi finalizzati ad asfaltare la strada privata (vialetto privato) che porta alla propria abitazione.

 

A tal proposito, è necessario che la strada privata faccia parte di un’ area pertinenziale della proprietà.

 

Anche per la strada interna del condominio è possibile beneficiare della detrazione.

 

A questo punto sorge spontanea la domanda, se beneficiando della detrazione del 50% per la strada di proprietà spetta anche il bonus mobili.

 

A tal proposito, per usufruire dell’ulteriore detrazione del 50% su una spesa max di 10.000 euro è necessario realizzare una ristrutturazione edilizia e usufruire della relativa detrazione). Sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

 

Ad ogni modo, non sono compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili ed elettrodomestici (guida Agenzia delle entrate, bonus mobili):

  1. finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)
  2. la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.

Noi di investire oggi riteniamo che non da diritto al bonus mobili neanche il rifacimento dell’asfalto della propria strada privata.

Su tale punto sarebbero necessari specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate.