Il legislatore riconosce una detrazione IRPEF forfettaria a fronte del canone di affitto pagato dall’inquilino per l’immobile in cui questi vive e risiede (abitazione principale). Si tratta della c.d. “detrazione affitto casa“. In dettaglio, la detrazione è diversa a seconda che si tratti di contratto di affitto

  • canone libero;
  • canone convenzionale
  • stipulato da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni
  • stipulato dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.

Laddove si abbiano i requisiti per rientrate in più delle citate detrazioni, l’inquilino deve scegliere di quale vuole godere (le detrazioni non sono cumulabili).

Inoltre, lo sgravio fiscale è incompatibile con qualsiasi contributo (statale, regionale, comunale, ecc.,) che l’inquilino riceve a fronte del canone di affitto pagato.

La detrazione segue il principio di cassa. Dunque, nel Modello 730/2021 e Modello Redditi Persone Fisiche 2021 (riferiti all’anno d’imposta 2020) è riconosciuta la detrazione per l’affitto “pagato” nel 2020. SI tenga, inoltre in considerazione che, la detrazione è rapportata ai giorni per i quali l’inquilino ha utilizzato l’immobile come abitazione principale.

Detrazione affitto abitazione principale

Laddove il contratto di affitto sia stipulato a canone libero e l’immobile preso in locazione è adibito ad abitazione principale dell’inquilino, questi ha diritto ad una detrazione IRPEF pari a:

  • 300 euro se il suo reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
  • 150 euro se il suo reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.

In caso di contestazione del contratto di locazione, la detrazione è suddivisa in base ai cointestatari stessi.

Per goderne, occorre compilare il rigo E71 del Modello 730 o RP71 del Modello Redditi, utilizzando il codice “1”.

Se il contratto di affitto è stato stipulato a “canone concordato”, mantenendo le stesse regole di cui sopra, la detrazione è, invece, pari a:

  • euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
  • euro 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

In tal caso per godere dello sgravio fiscale occorre compilare sempre il rigo E71 del Modello 730 o RP71 del Modello Redditi, utilizzando però il codice “2”.

Detrazione affitto giovani

Se il contratto di affitto ha come inquilini giovani di età compresa tra i 20 anni e 30 anni, i quali utilizzano l’immobile come abitazione principale, questi hanno diritto ad una detrazione IRPEF forfettaria di 991,60 euro.

Il beneficio, tuttavia:

  • spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a euro 15.493,71
  • compete per i primi tre anni dalla stipula del contratto sempreché il giovane si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste (infatti, i requisiti devono essere verificati per ciascun periodo d’imposta).

Inoltre, la detrazione:

  • spetta solo se l’unità immobiliare oggetto dell’affitto è diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge
  • è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione e spetta solo in capo a chi ne ha i requisiti anagrafici e reddituali (il requisito anagrafico si intende soddisfatto anche se si verifica solo per una parte dell’anno d’imposta).

Per godere dello sgravio fiscale occorre compilare il rigo E71 del Modello 730 o RP71 del Modello Redditi, utilizzando però il codice “3”.

Lavoratore dipendente che trasferisce la residenza: l’altra detrazione dell’affitto

Ultima detrazione forfettaria prevista per i canoni di affitti è quella riconosciuta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi.

Lo sgravio fiscale, in tal caso, è pari a:

  • euro 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71
  • euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

Ai fini della detrazione occorre considerare le seguenti regole:

  • il beneficio spetta solo ai percettori di reddito da lavoro dipendente (sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)
  • se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica
  • il nuovo comune di residenza deve essere distante dal vecchio almeno 100 chilometri e, comunque, deve essere situato in una diversa regione
  • la residenza deve essere stata trasferita nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione
  • la detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza
  • in caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti.

Per godere dello sgravio fiscale occorre compilare il rigo E72 del Modello 730 o RP72 del Modello Redditi.

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