Detrazione acquisto box auto pagato senza bonifico è possibile? Il chiarimento dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016.
Se il box auto di pertinenza è stato pagato con assegno e non con bonifico come prevede la norma non si perde la detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie del 50%, a condizione che il venditore rilasci una autocertificazione da cui risulta che il pagamento è stato effettuato e registrato in contabilità.

L’Agenzia delle Entrate spiega inoltre, che la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione e su quelle per il risparmio energetico spetta anche se il bonifico bancario è incompleto, con la condizione che ci sia sempre l’autocertificazione del venditore che testimonia l’avvenuto pagamento e che sia stato registrato in contabilità.

Detrazione acquisto box auto pertinenziali quando è possibile?

La detrazione per l’acquisto di box pertinenziali è pari al 50% nel 2016, tale detrazione è prevista anche per le spese di intervento edilizio. Possono avvalersi della detrazione anche chi ha acquistato box auto o posto auto già realizzati, in questo caso la detrazione spetta per gli interventi.
Possono beneficiare della detrazione del 50% per il 2016 per le spese di intervento edilizio anche per la realizzazione di parcheggi residenziali.
La detrazione nel 2016 si applica nella misura del 50% per un ammontare complessivo di spesa di 96.000 euro. Tale detrazione va ripartita in dieci anni nel 730 o modello Unico.

Nella Bozza di Bilancio in discussione in Parlamento, è stata richiesta la proroga anche per il 2017.

Detrazione acquisto box auto: la norma superata

Per poter fruire della detrazione è richiesto che il pagamento delle spese avvenga mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti il pagamento del versamento.
Nel bonifico deve risultare nella causale del versamento il riferimento all’art. 16-bis del TUIR, il codice fiscale del beneficiario e il numero di partiva IVA o codice fiscale del soggetto a cui è stato effettuato il bonifico.


Questa modalità di pagamento rende possibile l’applicazione della ritenuta d’acconto che le banche e le poste che ha la finalità di garantire la corretta tassazione del reddito in capo al percettore.

La risoluzione AdE 55/E/2002, si è espressa, precisando che non è completa la compilazione del bonifico bancario o postale, che pregiudica in maniera definitiva l’applicazione della ritenuta, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.

Detrazione acquisto box auto: quale documentazione presentare

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E del 18 novembre 2016 ha reso superato la norma sopra esposta. La circolare chiarisce che si può usufruire della detrazione anche se il bonifico bancario o postale risulti effettuato con assegno con autocertificazione del venditore in cui risulti che sia stato registrato in contabilità. Il venditore dovrà:

  • attestare nell’atto notarile di aver ricevuto le somme della cessione del box pertinenziale;
  • e dovrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza al reddito.

La detrazione spetta anche quando il bonifico non è stato effettuato in modo corretto, anche in questo caso il venditore dovrà attestare nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della determinazione del suo reddito.