La detrazione 65% per lavori di riqualificazione energetica dell’immobile spetta se lo stesso sia già esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso. Ecco per quali interventi si può fruire del bonus 65% fino al 31 dicembre 2015.

 Detrazione 65% risparmio energetico

L’agevolazione fiscale per lavori di riqualificazione energetica consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare, le detrazioni fiscali sono riconosciute se le spese sono state sostenute per tali tipologie di interventi:

  •  la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  •  il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi )
  •  l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La legge di stabilità 2015 ha esteso la detrazione 65% anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 per l’acquisto e la posa in opera :

  •  delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
  •  di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro .

Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

  •  55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 201 5 sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie. Sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale