La detrazione fiscale al 65% per lavori di riqualificazione e risparmio energetico è fruibile anche per le imprese e le aziende che detraggono così dall’imposta sul reddito di impresa (IRES) una quota specifica.  

Detrazione fiscale 65 imprese

L’agevolazione fiscale per lavori di risparmio energetico infatti consiste in detrazioni dall’Irpef per le persone fisiche o dall’Ires per le aziende. Gli interventi agevolabili sono quelli che  aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Detrazione 65% imprese: quali aziende sono ammesse  

Detrazioni 65 imprese: interventi agevolabili

  In particolare, le detrazioni 65% sono riconosciute se le spese sono state sostenute per interventi che riguardano:  

  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento

 

  • miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)

 

  • installazione di pannelli solari

 

  •   sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

  La legge di stabilità 2015 ha esteso l’agevolazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 per l’acquisto e la posa in opera di:  

  • schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro

 

  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

 

 Detrazioni 65 per aziende

  Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute anche alle imprese nelle seguenti misure:  

  • 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013

 

  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.

  Poi dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.  

Detrazioni 65 imprese: la documentazione da conservare

  I documenti necessari per beneficiare dell’agevolazione fiscale sono:  

  • asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti

 

  • attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, da prodursi dopo l’esecuzione degli interventi

 

  • scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

  L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.

 

Detrazione 65 imprese: documentazione da inviare

  Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, termine che coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti), occorre trasmettere all’Enea specifici documenti come:  

  • copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto)

 

  • scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati.

  La trasmissione deve avvenire:  

  • in via telematica, attraverso il sito internet dell’Enea  (www.acs.enea.it)

 

  • a mezzo raccomandata con ricevuta semplice,  all’indirizzo: ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) Va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica”.</li