Con una circolare del 1° giugno scorso, la n. 19/E, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all’imposta sul reddito delle persone fisiche, e in modo particolare sulle detrazioni per spese sanitarie, per carichi di famiglia, agevolazioni per soggetti disabili e altre questioni legate a deduzioni e detrazioni. Tra queste, particolare attenzione è posta alla detrazione Irpef al 36% per i lavori di ristrutturazione edilizia e alla documentazione connessa.

 

Comunicazione al Centro Operativo di Pescara

La suddetta circolare ha il merito di rispondere ad una serie di quesiti avanzati dai contribuenti in vista delle prossime scadenze delle dichiarazioni dei redditi.

In primo luogo, proprio per ciò che concerne il bonus al 36% per i lavori di recupero edilizio, si chiede alle Entrate di fornire chiarimenti in merito alla decorrenza della soppressione dell’obbligo di preventiva comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

 

DL 70/11: i documenti da conservare

E’ utile ricordare a questo punto che il Decreto legge n. 70/11, al fine di semplificare gli adempimenti previsti per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ha sostituito, a decorrere dal 14 maggio 2011, l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori con l’obbligo di indicare alcuni dati nella dichiarazione dei redditi e conservare una serie di documenti individuati con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Tali documenti, da conservare ed esibire agli uffici fiscali alla loro richiesta, sono le abilitazioni amministrative (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio lavori), le ricevute dell’Ici (se dovuta), la comunicazione alla Asl, se prevista dalla legge per la sicurezza dei cantieri, nonchè le fatture e/o ricevute delle spese sostenute, insieme alle ricevute dei bonifici di pagamento.

 

L’Agenzia chiarisce la decorrenza

In merito alla decorrenza della soppressione dell’obbligo di preventiva comunicazione al Centro Operativo di Pescare, le Entrate nella circolare del 1 giugno scorso chiariscono che tale soppressione non riguarda soltanto gli interventi successivi al 14 maggio 2011, quando cioè è entrato in vigore il Dl 70/2011, ma l’intero 2011, visto che la detrazione del 36% è applicabile per anno d’imposta.

Al posto della preventiva comunicazione al Centro operativo di Pescara però i contribuenti dovranno indicare nella dichiarazione alcuni dati e conservare i documenti indicati nel provvedimento delle Entrate di cui sopra. Salvi i contribuenti che hanno iniziato i lavori prima del 14 maggio 2011 e hanno però dimenticato di inviare la comunicazione preventiva  al Centro Operativo di Pescara; in tal caso questi non decadono dal diritto alla detrazione Irpef al 36%, potendo recuperare l’errore commesso con la dichiarazione dei redditi 2012.

 

L’indicazione della manodopera in fattura 

Sempre in tema di soppressione, il DL 70/11 ha eliminato anche l’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura. La questione posta all’attenzione delle Entrate riguarda anche in questo caso la decorrenza di tale sopressione, se opera dal 14 maggio 2011 o anche per il pregresso. Viene alla luce in tal caso il principio del favor rei, per cui la soppressione dell’indicazione della manodopera in fattura ha effetto sia per le spese sostenute nel 2011, ma in data antecedente al 14 maggio 2011, sia per quelle sostenute negli anni precedenti.

 

 La dichiarazione sostitutiva

Altra precisazione fatta in merito al bonus Irpef al 36% per cui il contribuente ha l’onere di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti richiesti dal punto di vista edilizio per dare il via libera alla realizzazione di interventi di ristrutturazione degli immobili, ma qualora per l’inizio dei lavori, non è  previsto alcun titolo abilitativo, occorre una dichiarazione sostitutiva nella quale, oltre alla data di inizio lavori, il contribuente deve specificare che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili anche se non necessitano di alcuna abilitazione amministrativa.

 

Quote inutilizzate e trasferimento al venditore o acquirente 

Da ultimo, nella circolare n. 19/E del 1 giugno 2012, si precisa inoltre che in caso di vendita o anche di cessione gratuita dell’immobile oggetto di ristrutturazione, le quote rimanenti di detrazione al 36%, possono essere utilizzate dall’acquirente o, in alternativa, dal venditore. Tuttavia in quest’ultimo caso la scelta di trasferire le quote rimanenti di detrazione al 36% in capo al venditore deve essere specificata nell’atto di trasferimento. In caso contrario a usufruirne sarà il nuovo titolare dell’immobile. Stesso discorso vale anche per il bonus al 55% per i lavori di risparmio energetico.