Sulla detrazione al 36% per lavori di ristrutturazione edilizia, le Entrate precisano che il bonifico deve essere completo, altrimenti non viene attuata la ritenuta d’acconto al 4%. 

 

Detrazione 36 il bonifico bancario

 Con la risoluzione n. 55/E di ieri, l’Agenzia delle entrate si sofferma, ancora una volta, sulla detrazione Irpef 36% per i lavori di ristrutturazione edilizia. Nella suddetta risoluzione, le Entrate ricordano come il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Assimilato il bonifico bancario a quello postale, se vi è coincidenza tra il soggetto ordinante il bonifico bancario e il soggetto destinatario della fattura, nonché tra la ditta a favore della quale è stato emesso il bonifico bancario e quella che ha emesso la fattura, l’incompletezza dei dati esposti nel bonifico può essere colmata fornendo alla banca, ove è stato effettuato il bonifico, il proprio codice fiscale, il numero di partita Iva, della ditta beneficiaria del bonifico e gli estremi della norma agevolativa. In tal modo la banca dell’ordinante può adempiere all’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle entrate, in via telematica, i dati richiesti, garantendo il controllo da parte della stessa Agenzia. 

 

Detrazione 36 ritenuta sui bonifici

 Successivamente la stessa Agenzia ricorda che l’articolo 25 del DL 78/10, modificato dalla manovra di luglio 2011, il DL 98/11, ha previsto che dal 1 luglio 2010 le banche e Poste operano una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta.

 

Agenzia entrate: la risoluzione n. 55 del 2012

 Ciò detto, nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.

55 del 7 giugno 2012, si fa presente come la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste italiane spa dell’obbligo di operare la ritenuta disposta all’atto dell’accredito del pagamento. In sostanza per le Entrate non è possibile riconoscere la detrazione al 36 per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario o postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle stesse banche o poste, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta al 4%.

 

Decreto ministeriale n. 41/98

L’Agenzia inoltre ricorda al contribuente che intenda fruire dell’agevolazione Irpef al 36 per interventi di recupero edilizio, il rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale n. 41 del 1998, anche in riferimento alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste dall’articolo 1, comma 3, quindi l’utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

 

Ripetizione pagamento

Da ultimo, nel documento di prassi di ieri, si precisa che la detrazione al 36 non potrà essere disconosciuta quando il contribuente ripete il pagamento alla ditta beneficiaria con un nuovo bonifico, bancario o postale, in cui riporta correttamente i dati richiesti dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, in modo tale che la banca o le poste possono operare la ritenuta al 4%.

 

Sullo stesso argomento potrebbe interessarti:

Detrazione 36%: gli obblighi soppressi