Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali è cumulabile con altre agevolazioni. A condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.

 

Considerato che l’agevolazione non è tassata, il risparmio d’imposta conseguito deve essere comunque calcolato ai fini del cumulo con altri incentivi.

 

In pratica, si può cumulare il credito d’imposta in beni strumentali con altri incentivi eventualmente richiesti per lo stesso investimento.

Considerando anche le tasse risparmiate, gli incentivi totali non devono essere superiori all’investimento.

 

Come deve essere calcolata il risparmio conseguito? Si applica l’aliquota Irpef marginale o quella media?

Il credito d’imposta beni strumentali

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto un credito d’imposta che premia gli investimenti in beni strumentali. Difatti la nuova agevolazione prende il posto dell’iper e del super amm.to. La riforma è contenuta nell’articolo 1, commi da 185 a 197, legge di bilancio per il 2020 (legge 160/2019).

 

Sono agevolati gli investimenti:

  • effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero
  • fino al 30 giugno 2021,

 

a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

 

Possono accedere all’agevolazione  tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Ciò, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Difatti, anche i contribuenti forfettari possono accedere al credito d’imposta in parola.

 

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali, esclusi:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164 comma 1, Tuir
  • i beni per i quali il decreto MEF 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%,
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa.

 

L’agevolazione opera anche per i beni immateriali rientranti nell’ambito dell’industria 4.0.

Difatti, il riferimento è  ai beni di cui all’allegato B della legge di bilancio 2017.

 

Possono richiedere il credito d’imposta anche i comuni senza Ires.

Il calcolo dell’agevolazione massima

L’agevolazione spettante dipende dalla tipologia di investimento effettuato.

 

In particolare:

  • per gli investimenti in beni materiali  “Industria 4.0”, il credito d’imposta è riconosciuto: nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro;
  • per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali Industria 4.0 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Per gli investimenti ordinari, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Il cumulo con altre agevolazioni

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali  è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

A condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto (art.1, comma 192, Legge 160/2019).

Ad esempio,  ipotizzando che un’impresa richieda sia il credito d’imposta investimenti in beni strumentali sia il credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno:

 

  • le tasse risparmiate sul primo credito d’imposta (il 2° invece è tassato),
  • devono essere sommate al totale dei crediti ‘imposta spettanti.

 

Ai fini della verifica delll’eventuale superamento del costo sostenuto per l’acquisto dei beni agevolabili.

 

Circa la cumulabilità tra le due misure si è già espressa l’Agenzia delle entrate con la risposta n°360/2020

 

In pratica, l’importo ottenuto cumulando le due agevolazioni e il risparmio d’imposta, non deve essere superiore al costo dell’investimento.

Detassazione credito d’imposta beni strumentali: il calcolo del risparmio d’imposta?

Individuate le condizioni di cumulo, è necessario capire come deve essere calcolato il risparmio d’imposta da sommare al credito d’imposta spettante.

 

Ebbene, a tal fine deve essere considerata l’aliquota marginale.

 

Ai fini della quantificazione della Detassazione credito d’imposta beni strumentali.

Cosa si intende per aliquota marginale?

Per aliquota marginale, si intende l’aliquota applicata alla fascia più alta di reddito conseguito in uno specifico anno (periodo d’imposta).

 

Rimanendo sull’Irpef, entrano in gioco le aliquote dal 23% al 43%.

 

Ad esempio, laddove il reddito di un’impresa individuale sia tassato con un’aliquota marginale del 38%, questa dovrà essere applicata al credito d’imposta investimenti in beni strumentali. Per individuare il risparmio conseguito in termini Irpef.

 

Le tasse risparmiate, devono essere sommate al totale dei crediti d‘imposta che si intende cumulare.