Non è ammessa la definizione agevolata degli avvisi bonari anche se il responso dell’istanza di autotutela con lo sgravio parziale sia stato recapitato a gennaio. In sintesi può essere così riassunto il parere espresso dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 307 del 27 aprile 2023.

La definizione agevolata riguarda anche gli avvisi bonari con rate in corso ossia attive al 1° gennaio 2023 rispetto alle quali non si è verificata alcuna causa di decadenza oltre i termini del lieve inadempimento.

Detto ciò, vediamo quali sono le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate.

La definizione agevolata degli avvisi bonari

La definizione agevolata degli avvisi bonari è stata introdotta con i commi da 153 a 159 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022, Legge di bilancio 2023.

Sono oggetto di definizione agevolata gli avvisi bonari da esiti controllo automatizzato delle dichiarazioni (articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972) relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.

Il contribuente può sfruttare la possibilità offerta dalla Legge di bilancio 2023 solo se:

  • non sia scaduto il termine di pagamento ossia non siano decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’avviso (90 gg in caso di avviso telematico all’intermediario) o della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta oppure
  • la comunicazioni di irregolarità ossia l’avviso bonario è stato recapitato successivamente all’entrata in vigore della Legge di bilancio.

Aderendo alla definizione agevolata, il contribuente è tenuto a pagare: le imposte e dei contributi previdenziali contestati dal Fisco, gli interessi e le somme aggiuntive (maggiorazioni Inps sui crediti di natura previdenziale). Le sanzioni sono dovute nella misura del 3% anziché del 10%.

La definizione agevolata riguarda anche chi alla data del 1° gennaio stava pagando l’avviso con un piano di rateazione; in questo caso la definizione agevolata è ammessa al di là del periodo d’imposta oggetto di controllo; dunque l’avviso bonario con rate in corso al 1° gennaio può essere anche riferito a controlli per anni d’imposta diversi dal 2019, 2020 e 2021.

A ogni modo, sul residuo dovuto a titolo di imposta , si calcolano le sanzioni al 3% anziché al 10%. La differenza tra le due percentuali è lo sconto ottenuto grazie alla definizione agevolata. Inoltre la vecchia rateazione, con le sanzioni ricalcolate al 3%, può essere estesa fino a 20 rate trimestrali. Dunque, sono diversi i vantaggi per chi già paga.

Niente definizione agevolate per le rate attivate dopo il 1° gennaio 2023

Con la risposta n° 307, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori indicazioni rispetto alla definizione agevolata in parola.

In particolare, nella situazione analizzata l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a dare un parere in merito ad un controllo automatizzato sul 770/2018, periodo d’imposta 2017, rispetto al quale l’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso bonario con successivo sgravio parziale avvenuto a gennaio 2023. Per pagare il totale dovuto, l’impresa aveva attivato un piano di rateazione alla data del 23 febbraio 2023.

Dunque, al 1° gennaio non c’era ancora alcun piano di rateazione in essere. Motivo per il quale il contribuente non può essere ammesso alla definizione agevolata degli “avvisi bonari con rateazione in corso”.