La definizione agevolata degli avvisi bonari riguarda anche le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, c.d. Li.Pe. A leggere la norma sembrava di si ma poi, l’impostazione del foglio di calcolo che l’Agenzia delle entrate aveva messo a disposizione dei contribuenti, lasciava qualche dubbio in merito.

Detto ciò, la soluzione è arrivata ieri nel corso di un question time, con il quale il Ministro Giorgetti ha chiarito se la definizione agevolata riguarda anche gli avvisi bonari emessi rispetto alle liquidazioni periodiche.

Per meglio intenderci, come riportato sul portale dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dall’anno d’imposta 2017, il controllo automatico è effettuato anche sulle “Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva”. In questo caso, prima dell’emissione della comunicazione di irregolarità, le eventuali incoerenze riscontrate a seguito del controllo sono rese disponibili al contribuente attraverso un’apposita lettera di invito alla compliance, che viene pubblicata sia nel “Cassetto fiscale” – sezione L’Agenzia scrive, sia all’interno del servizio “Fatture e Corrispettivi” – sezione Consultazione – L’Agenzia scrive.

Vediamo quali sono le indicazioni fornite dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

La definizione agevolata degli avvisi bonari

La definizione agevolata degli avvisi bonari è regolata dai commi 153-159 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Possono essere oggetto di sanatoria gli avvisi bonari da controllo automatizzato delle dichiarazioni: Articoli 36-bis del DPR 600/73 per le imposte dirette, 54-bis del DPR 633/72, per i controlli IVA. Sono esclusi dalla definizione agevolata gli avvisi bonari da controllo formale delle dichiarazioni, ex art.36-ter del DPR 600/73.

Affinché sia ammesso lo sconto sulle sanzioni, è necessario che rispetto all’avviso bonario non sia scaduto il relativo termine di pagamento ossia il contribuente non abbia fatto scadere i trenta giorni dal ricevimento dell’avviso (90 gg in caso di avviso telematico all’intermediario). O della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta.

Se è scaduto il termine di pagamento, è da valutare una possibile rottamazione-quater.

Rientrano nella sanatoria, anche gli avvisi bonari recapitati successivamente all’entrata in vigore della Legge di bilancio ossia successivamente al 1° gennaio 2023.

Fermo restando quanto appena detto, affinché il contribuente possa sfruttare questa chance, l’avviso bonario che intende definire deve riguardare i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

A ogni modo, il vantaggio della sanatoria è quello di pagare, rispetto agli importi contestati, le sanzioni al 3% anziché al 10%. Oltre a imposta contestata (o i contributi previdenziali), gli interessi e le somme aggiuntive rispetto ai crediti previdenziali.

La definizione agevolata riguarda anche chi sta già pagando.

Definizione agevolata anche per le Li.Pe.

In premessa ci siamo chiesti se La definizione agevolata degli avvisi bonari riguarda anche gli avvisi bonari emessi rispetto ai controlli automatizzati effettuati sulle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, c.d. Li.Pe.

Ebbene, a fornire finalmente una risposta in merito, è stato il Ministro Giorgetti nel corso di un quesito time tenutosi ieri.

Ebbene, nello specifico, come riporta anche la rivista fiscooggi, i temi affrontati sono stati:

  • l’applicabilità alle liquidazioni periodiche Iva della definizione agevolata degli avvisi bonari prevista dalla legge di Bilancio 2023;
  • le iniziative in materia di tassazione dell’attività dei frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, in relazione allo scadere dell’efficacia delle disposizioni adottate nel periodo della pandemia con riferimento al lavoro da remoto.

Per quanto qui di interesse, ossia sula definizione degli avvisi bonari, il Ministro ha chiarito quanto segue:

i dubbi interpretativi sull’applicabilità della misura introdotta dalla legge di bilancio 2023 anche alle liquidazioni Lipe, sono stati chiariti dalla circolare n. 1/2023 dell’Agenzia delle entrate. La definizione agevolata delle violazioni emerse dai controlli automatizzati (36-bis Dpr n. 600/1973 e 54-bis Dpr n. 633/1972), specifica il documento di prassi, riguarda tutte le rateizzazioni regolarmente avviate anteriormente al 1° gennaio 2023 e, quindi, anche quelle relative alle liquidazioni periodiche Iva (vedi articolo “Definizione degli avvisi bonari, tutte le novità sulla misura di favore”).

Di conseguenza, non è previsto nessun ulteriore intervento normativo sull’argomento.

Dunque, in sostanza piena applicazione della definizione agevolata degli avvisi bonari anche per liquidazioni periodiche Iva.