La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 ha previsto sia la definizione agevolata degli avvisi bonari sia la rottamazione-quater. Se il contribuente ha ricevuto soltanto un avviso bonario può fare la definizione agevolata degli avvisi bonari, se invece gli è già stata notificata la cartella collegata all’avviso bonario o ad altro “atto” impositivo o di accertamento può fare la rottamazione, sempre se l’Agenzia delle riscossione è stata incaricata del recupero entro il 30 giugno 2022. Bisogna leggere bene la cartella.

Detto ciò, ai fini del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata degli avvisi bonari, la Legge di bilancio rimanda alle regole ordinarie previste per il pagamento degli avvisi bonari; il riferimento è all’art.3-bis del D.

Lgs 462/997; tale articolo è stato novellato sempre dalla Manovra 2023. Al contrario, ai fini del pagamento delle somme dovute per la rottamazione-quater ossia la sanatoria delle cartelle, il legislatore prevede delle regole ad hoc. Di conseguenza non si applicano le regole ordinarie di durata e di decadenza ammesse per le rateazioni delle cartelle esattoriali.

Vediamo, in quali casi si decade dalla definizione agevolata degli avvisi bonari e dalla rottamazione-quater.

Definizione agevolata avvisi bonari. I termini di pagamento

Innanzitutto individuiamo le somme che il contribuente deve pagare per perfezionare la definizione agevolata degli avvisi bonari. Nello specifico, dovranno essere versate: le imposte contestate (o i contributi previdenziali), gli interessi e le somme aggiuntive legate ai crediti previdenziali. Le sanzioni dovranno essere versate al 3% anziché al 10%. E’ proprio questo il vantaggio della definizione agevolata degli avvisi bonari da controllo automatico delle dichiarazioni. Lo sconto sulle sanzioni.

Detto ciò, il totale dovuto potrà essere pagato con un’unica rata o in più rate.

Nello specifico, al di là dell’importo contestato con l’avviso bonario, il contribuente potrà chiedere fino ad un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Da qui:

  • l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;
  • sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

Le rate trimestrali nelle quali il pagamento e’ dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Definizione agevolata avvisi bonari. Quando si decade?

Il contribuente perde i benefici della definizione agevolata quando l’omesso o carente pagamento va oltre le previsioni di cui al lieve inadempimento.

Ciò significa che, il contribuente non decade dalla definizione agevolata degli avvisi bonari se:

  • versa una rata per un importo inferiore a quello dovuto, ma per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
  • versa una rata con un ritardo non superiore a sette giorni.

Attenzione, sia nel primo caso che nel secondo c’è comunque una violazione, rispettivamente: carente versamento e tardivo versamento.

Da qui, nei due casi sopra esposti nonche’ in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo (con successiva emissione della cartella esattoriale) dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione del 30% commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

Questo quanto succede se non si paga.

L’iscrizione a ruolo  non e’ eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Rottamazione-quater. Le conseguenza in caso di omesso pagamento

Totalmente diverso è il discorso per i pagamenti delle somme dovute ai fini della rottamazione-quater.

Come ribadito più volte, il contribuente è tenuto a versare; l’imposta (oppure la tassa o il tributo indicato nella cartella); le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento; gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Il pagamento del totale può esser effettuato:

  • nel numero massimo di diciotto rate,
  • la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Le restanti sedici rate di 18, devono essere versate nei 4 anni successivi, alle seguenti scadenze: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

Detto ciò, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento del totale:

  1. la sanatoria  non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione;
  2. i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

Nel complesso, è corretto affermate che i contribuenti i quali aderiscono alla definizione agevolata degli avvisi bonari godono di una tutela molto più ampia rispetto a quella riservata a coloro i quali fruttano la chance offerta dalla sanatoria delle cartelle.