Entro il 16 marzo, assicurazioni, banche, università, scuole, ecc, devono inviare all’Agenzia delle entrate i dati delle spese sostenute nel corso dell’anno dal contribuente con strumenti di pagamento tracciabili. Ad esempio, le università comunicano al Fisco le spese pagate dal signor x per l’iscrizione al corso universitario. Si tratta di una spesa detraibile che sarà inserita dall’Agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi precompilata 2022, 730 e modello Redditi.

L’omesso invio dei dati è punito con sanzioni piuttosto pesanti.

Entro il 16 marzo invio degli oneri detraibili e deducibili all’Agenzia delle entrate

L’invio dei dati entro il 16 marzo riguarda, ex art.3 del D.Lgs 175/2014:

  • contratti e premi assicurativi;
  • contributi previdenza complementare;
  • ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali;
  • spese funebri;
  • spese per la frequenza degli asili nido;
  • le Spese scolastiche;
  • spese universitarie;
  • spese universitarie rimborsate.

Contratti e premi assicurativi

Le imprese assicuratrici (nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all’Anagrafe tributaria, prevista dall’articolo 7 del Dpr 605/1973) comunicano, entro il 16 marzo , i dati dell’anno precedente relativi: ai premi di assicurazione detraibili per tutti i soggetti del rapporto  ai contratti di assicurazione – con esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all’assistenza e garanzie accessorie – per i soggetti contraenti.

Previdenza complementare

Le forme pensionistiche complementari trasmettono all’Agenzia delle Entrate una comunicazione con i dati relativi ai contributi versati direttamente dai propri iscritti. Non vanno comunicati, pertanto, i dati relativi ai contributi versati indirettamente, cioè tramite il sostituto d’imposta.

Le comunicazioni relative all’anno solare precedente sono effettuate, esclusivamente per via telematica, entro il 16 marzo.

Spese di ristrutturazione

Gli amministratori di condominio comunicano all’Anagrafe tributaria, entro il 16 marzo, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Spese asilo nido

Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette, comunicano all’Anagrafe tributaria entro il 16 marzo, con riferimento a ciascuno iscritto, i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili (“sezioni primavera”) sostenute nell’anno precedente dai genitori.

Spese scolastiche

Gli istituti scolastici inviano all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese per istruzione scolastica e alle erogazioni liberali ricevute, sostenute nell’anno d’imposta precedente da parte delle persone fisiche. Con la stessa comunicazione, gli istituti scolastici trasmettono, sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese scolastiche e alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone fisiche.

L’invio della comunicazione è facoltativo per il 2020 e 2021; diventa obbligatorio a partire dal 2022.

Per gli ulteriori dati da comunicare si rimanda al portale dell’Agenzia delle entrate.

Le sanzioni in caso di omessa comunicazione

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati in parola, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e’ effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e’ correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e’ ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.