Con un comunicato stampa il Ministero dell’Economia e delle Finanze preannuncia che nel decreto ‘Sostegni’ attualmente in corso di redazione verrà prevista la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019. In particolare le partite iva avranno tre mesi in più per portare in conservazione le fatture elettroniche del 2019. Come da comunicato stampa, la proroga in via di definizione tiene conto del fatto che l’adempimento in oggetto costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie, in quanto l’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, per cui è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d’imposta.

La conservazione delle fatture elettroniche

L’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche è disciplinato dal D.M. 17 giugno 2014, decreto di riferimento circa le modalita’ di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto; è lo stesso decreto che regole le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Il D.M. 17 giugno 2014, all’art.2 dispone che,

ai fini tributari, la formazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell’art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione elettronica.
In primis viene richiamato il D.Lgs 82/2005, il Codice dell’amministrazione digitale.

Lo stesso decreto prevede che i documenti informatici sono conservati in modo tale che:

  • siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilita’;
  • siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.

Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti e’ effettuato entro il termine previsto dall’art.

7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489 (art.3, comma 3 del D.M. 17 giugno 2014).

La conservazione delle fatture elettroniche: i termini da rispettare

Nella risoluzione n°46/E 2017, riprendendo quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2014, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il:

  • terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un ottica di semplificazione e uniformità del sistema,
  • con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

In pratica, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Termine fissato al 30 novembre dell’anno successivo a quello al quel si riferisce la dichiarazione. Lo stesso termine vale per i documenti rilevanti ai fini Iva. Inoltre, in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Per il 2020, il termine di presentazione del modello Redditi è stato posticipato dal 30 novembre al 10 dicembre. La proroga è stata disposta dal D.L. 157/2020, decreto Ristori-quater.

Da qui, il termine dei tre mesi entro i quali deve essere eseguita la conservazione delle fatture elettroniche coincide con la data del 10 marzo 2021.

 

Ciò è possibile anche grazie al servizio gratuito messo a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

 

A tal proposito, il servizio, gratuito, è attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel portale “Fatture e Corrispettivi”. L’adesione comporta che tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all’utente per 15 anni. Anche in caso di decadenza o recesso dal servizio.

La durata della Convenzione è di 3 anni.

Alla scadenza:

  • occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza,
  • secondo le modalità previste dal portale “Fatture e Corrispettivi”.

Qualora l’operatore rinnovi in ritardo la Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente mediante upload sempre nel portale “Fatture e Corrispettivi” le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.

La proroga dei termini per conservare le fatture elettroniche

Proprio sui termini conservazione delle fatture elettroniche, il Ministero dell’economia e delle Finanze ha annunciato che nel D.L. Sostegni che sarà discusso in Coniglio dei Ministri nei prossimi giorni è prevista la proroga di tre mesi del termine per procedere alla conservazione delle fatture elettroniche.

Nel comunicato stampa n° 49 del 13 marzo, è specificato che la proroga consentirà agli operatori:

di avere tre mesi in più per portare in conservazione le fatture elettroniche del 2019. La proroga in via di definizione tiene conto del fatto che l’adempimento in oggetto costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie, in quanto l’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, per cui è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d’imposta.

Difatti, le partite iva avranno 3 mesi in più per procedere alla conservazione delle fatture elettroniche, rispetto al previgente termine del 10 marzo.