Il D.L. Milleproroghe in fase di conversione in legge interviene sulla detrazione Irpef per tipologia di reddito spettante, in alternativa al bonus Irpef,  ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, per il solo secondo semestre 2020. Nello specifico, la detrazione viene portata a regime e si interviene anche sul meccanismo di restituzione della stessa. Laddove la detrazione si riveli non spettante i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.

 Nel caso in cui il predetto importo da recuperare ecceda 60 euro il recupero della detrazione non spettante è effettuato in dieci rate di pari ammontare. A partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. In precedenza era previsto che il recupero avvenisse in 8 rate.

 

 

Il bonus Irpef e l’ulteriore detrazione in favore dei dipendenti

Il D.L. 3/2020, in sostituzione del Bonus Renzi, ha introdotto un nuovo bonus Irpef. Il  bonus consiste in un trattamento integrativo riconosciuto in busta paga ai titolari di reddito di lavoro dipendente Soggetti la cui imposta lorda dovuta determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro. Non rileva il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Rileva invece il reddito conseguito in regime forfettario.

Il bonus opera in automatico e pro quota sulle retribuzioni mensili.

 

Il D.L. 34/2020, considerata l’emergenza economico-sanitaria da covid-19, ammette il bonus Irpef (pre e post modifiche) anche laddove l’imposta lorda dovuta sui solo redditi da lavoro dipendente ( o su reddito ad essi assimilati) sia inferiore alle detrazioni da lavoro dipendente spettanti al lavoratore.

 

Accanto al nuovo bonus, rispetto alle detrazioni previste per tipologia di reddito, art 13 del DPR 917/96, per coloro che non rispettano i requisiti reddituali del bonus è riconosciuta un specifica detrazione Irpef.

L’importo dela detrazione è di:

  • 600 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 28.001,
  • in caso di superamento del predetto limite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 480 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.001.

Per i possessori di reddito complessivo superiore a 35.001, l’importo dell’ulteriore detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Inizialmente la detrazione spettava solo per le prestazioni rese dal 1 Luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Soggetti beneficiari delle detrazione

La detrazione spetta agli stessi beneficiari del bonus Irpef ossia:

I soggetti beneficiari sono:

  • i titolari di redditi di lavoro dipendente  con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati;
  • i titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (come definiti dall’articolo 50 del TUIR).

Su tale ultimo punto, ci riferiamo:

  • ai compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (lettera a) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR);
  • alle indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (lettera b) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR);
  • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (lettera c) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR);
  • alle somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR);
  • alle remunerazioni dei sacerdoti, nonché le congrue e i supplementi di congrua (lettera d) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR);
    le prestazioni derivanti dall’adesione a forme pensionistiche complementari (lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR);
    i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera l) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR).

Legge di bilancio 2021 e bonus Irpef: detrazione Irpef a regime

La Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, al comma 8 ha portato a regime l’applicazione della detrazione:

Nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020.

Tuttavia, la Legge di bilancio non ha tenuto conto del fatto che, a decorrere dal 2021, l’applicazione della detrazione riferita all’intero anno richiedeva il raddoppio degli importi sopra citati e riferiti ad un semestre.

Da qui è intervenuto il D.L. 182/2020, per correggere  gli importi effettivi dell’ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente:

  • per il secondo semestre dell’anno 2020 e
  • a decorrere dal 2021.

Il D.L. Milleproroghe: novità sulla detrazione Irpef

In fase di conversione in Legge del decreto Milleproroghe è stato inserito l’art.

22-sexies. Tale articolo introduce disposizioni identiche a quelle del D.L.182 che di conseguenza è abrogato.

Nello specifico, gli importi della detrazione indicati all’art.2 del D.L. 3/2020 si applicano esclusivamente per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’agevolazione spetta nei seguenti importi (raddoppiati rispetto a quelli previsti nel solo secondo semestre 2020 dal comma 1):

  1. 960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  2. 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Bonus Irpef: il riconoscimento delle detrazione e la sua eventuale restituzione

I sostituti d’imposta riconoscono la detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Sulla base dei suddetti vincoli reddituali. La verifica è postuma perchè è possibile che nel corso dell’anno il dipendente ha percepito altri redditi da altri rapporti di lavoro instaurati dal dipendente.

Qualora in tale sede la detrazione si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.

Detto ciò, con il decreto milleproroghe è previsto che nel caso in cui il predetto importo da recuperare ecceda 60 euro:

  • il recupero della detrazione non spettante è effettuato in dieci rate di pari ammontare.
  • a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

In precedenza era previsto che il recupero avvenisse in 8 rate.

Un esempio pratico

Ipotizziamo che ad un lavoratore dipendente viene erogato da gennaio a dicembre 2021 un trattamento integrativo, ex art.1 del D.l. 3/2020 di 1200 euro. Il dipendente presente un reddito di 30.000 euro.

Superato il limite reddituale di 28.000 euro al lavoratore spetta non più il trattamento integrativo ma la detrazione sopra trattata, art.2 D.L. 3/2020. Così calcolata:

960+240 *(35.000-30.000)/7.000)=857,14 €

La differenza tra il trattamento integrativo e la detrazione spettante è pari a 1200-857,14= 342,86

Tale somma andrà trattenuta al lavoratore dipendente in 10 rate mensili a partire da dicembre 2021.