I premi oggetto di sgravio e sui quali viene meno l’applicazione ordinaria dei contributi, anche per il 2010 sono quelli di cui sono incerti la corresponsione e l’importo.

Nati in attuazione del protocollo triangolare stipulato il 23 luglio 1993 sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, i premi di risultato sono strettamente collegati agli indicatori economici di competitività, produttività e qualità, tutti elementi assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

Il fine è quello di correlare gli incrementi legati alla produttività e strettamente legati ai risultati conseguiti, all’andamento della singola azienda nel mercato, assicurando nel contempo una variabilità del costo del lavoro anche in periodi di contingenze negative legate alla propria redditività, oltre a quello di rendere partecipi i lavoratori stessi ai risultati conseguiti. Lo sgravio non è concesso se a tutti i dipendenti non viene applicato il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. I criteri di misurazione e la valutazione economica della produttività, qualità ed altri elementi di competitività valutati sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alle imprese di settore, devono essere determinati dai contratti territoriali.

 

I benefici contributivi

l beneficio stabilito dalla disciplina di riferimento, al quale possono accedere datori di lavoro e lavoratori per beneficiare di un alleggerimento contributivo su una parte della retribuzione di tipo premiale, si realizza attraverso uno sgravio stabilito nella misura di 25 punti percentuali sui contributi dovuti dai datori di lavoro (al netto di riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative, esoneri e ulteriori sgravi, e in agricoltura al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati) sulle somme erogate entro il limite massimo stabilito dalla norma di riferimento del 5% della retribuzione annua del dipendente, fissata al 3% nel 2008, prima al 2,25% e poi al 2,50% nel 2009, e al 2,5 nel 2010.

Al lavoratore spetta la totale esenzione contributiva e può risultare pari al:

  •  9,19% per la generalità delle aziende;
  •  9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs (art. 9 legge n. 407/1990);
  •  8,84% per gli operai assunti in agricoltura;
  •  5.84% per gli apprendisti.

Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

 

Come calcolare lo sgravio

Dopo quattro mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 301 del 28/12/2011), del Decreto interministeriale che ha disciplinato lo sgravio contributivo per il 2010, L’Inps con la circolare n. 51 del 30/3/2012 e il messaggio n. 5880 del 3/04/2012, detta chiarimenti e precisazioni anche tecniche per la richiesta del beneficio relativo al 2010.

  •  Lo sgravio contributivo viene concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
  •  Lo sgravio consiste nell’abbattimento di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro al netto delle riduzioni contributive concesse per tipologie di assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati. La misura è la stessa per tutti i datori di lavoro, compresi quelli che assolvono l’obbligo contributivo presso altri enti previdenziali diversi dall’INPS (INPS-INPDAP-ENPALSIPOST-INPGI). Resta escluso dallo sgravio, il contributo ex art. 25 c. 4 della legge 845/78 (il contributo dello 0,30% versato per la disoccupazione volontaria).
 

Lo sgravio per il lavoratore è pari al 100% della quota a suo carico e quindi: il 9,19% per la generalità dei lavoratori, il 9,49% per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti alla CIGS, l’8,84% per gli operai dell’agricoltura e il 5,84% per i dipendenti con la qualifica di apprendisti. Non può essere oggetto di sgravio il contributo dell’1% (ex art. 3ter, legge 438/1992) dovuto sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che per il 2010 ammontava a Euro 42.364,00 annui e Euro 3.530 mensili.

La totale copertura ai fini pensionistici costituisce un ulteriore vantaggio per i lavoratori dipendenti.

Con successivo messaggio n. 6454 del 13/04/2012, corredato del manuale utente dell’applicazione, l’Inps ha comunicato il rilascio della procedura sperimentale di acquisizione e trasmissione delle domande, le quali potranno essere testate a partire dal 17/04/2012 e fino al 27/04/2012 singolarmente o tramite i flussi XLM contenenti più domande. Trattandosi di una versione sperimentale, finalizzata al test delle procedure, i dati acquisiti e trasmessi non avranno alcun valore ai fini dell’ammissione allo sgravio in quanto a conclusione della sperimentazione tutti i dati inseriti saranno cancellati. In considerazione della cancellazione di tutti i dati faticosamente reperiti ed inseriti, non si capisce per quale motivo il datore di lavoro o meglio il suo consulente, dovrebbe sperimentare una procedura invece che attendere la definitiva data indicata all’Istituto per l’invio ufficiale delle domande.

Una volta elaborata la graduatoria definitiva, la procedura ne darà comunicazione per ogni singola domanda inviata inviando una e-mail al trasmittente e all’azienda.

 

Anche quest’anno si ritiene siano valide le indicazioni impartite dall’Inps la volta precedente con messaggio n. 16214 del 18/6/2010, che, all’alba della data di avvio della procedura, ha chiarito alcuni elementi di dubbio emersi durante la fase di sperimentazione:

  •  in caso di passaggio di lavoratori per effetto di operazioni societarie (fusione, incorporazione) che presenti l’estinzione del soggetto incorporato, le domande dovranno essere inviate dal nuovo datore di lavoro, facendo riferimento alla complessiva retribuzione del lavoratore anche per la parte erogata dal precedente datore di lavoro;
  •  in caso di operazione societaria (cessione di ramo d’azienda) senza estinzione del datore di lavoro precedente e successivo pagamento del premio oggetto di sgravio, il compito dell’invio della domanda spetta al soggetto cedente, salvo accordi diversi;
  •  l’incentivo potrà essere richiesto anche da aziende che hanno sospeso o cessato la propria attività dopo aver erogato il premio di produttività;
  •  le imprese capogruppo, quando delegate agli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 12/79, potranno inviare singole domande per tutte le società controllate e collegate;
  •  nella domanda da inviare all’INPS dovrà trovare posto sia l’indirizzo e-mail del soggetto intermediario, sia quello del datore di lavoro, in quanto l’istituto invierà ad ambedue i soggetti l’esito dell’invio e comunicherà la possibilità di visualizzare la domanda accedendo al servizio online dal sito istituzionale;
  •  non sarà necessario l’indicazione del numero dei lavoratori nella domanda inviata tramite file XLM. Entro i 60 giorni successivi alla data fissata dall’Istituto di previdenza quale termine unico per l’invio delle istanze, l’Istituto provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati. Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nei misure indicate nelle richieste di ciascuna azienda, l’Inps provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito, al fine di far rientrare tutti gli istanti, anche perché è oramai finita l’epoca del Click day e tutti i datori di lavoro che hanno fatto domanda sono ammessi al beneficio. Rimangono confermate le risorse del Fondo (650 milioni di euro) per il finanziamento degli sgravi contributivi assegnate nella seguente ripartizione:
    • Contrattazione aziendale: 62.5%
    • Contrattazione territoriale: 37.5%

Dopo la fase sperimentale triennale, lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello continuerà a trovare applicazione anche nel 2011 ad opera dell’articolo 53 del D.

L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e art. 1 comma 47 della Legge n. 220/2010 e nel 2012 per effetto dell’articolo 26 del DL 98/2011 e degli articoli 22, c. 6 e 33, c. 14 della legge n. 183/2011. La legge di stabilità, pur rimandando criteri e modalità di applicazione alla legge del 2007, ha però previsto una novità: le retribuzioni che possono essere prese in considerazione per determinare lo sgravio, sono, per il 2011 e il 2012, le stesse indicate per l’applicazione della detassazione.

 

La prima parte della miniguida dedicata alla decontribuzione:

Decontribuzione premio di risultato: prorogata la procedura sperimentale