Il debitore nullatenente può subire comunque il pignoramento? In assoluto non si può escludere il pignoramento dell’assegno di disoccupazione ma ci sono limiti e regole da rispettare e che, in caso contrario, potrebbero portare al rimborso.

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Quando si può pignorare l’assegno di disoccupazione

Se l’Inps pignora l’assegno di disoccupazione prima dell’accredito sul conto corrente viene “salvata” la quota necessaria alla sopravvivenza che è pari all’assegno sociale aumentato della metà (672,10 euro).

Tale limite dipende dalla natura previdenziale dell’indennità di disoccupazione.
Per quanto riguarda il pignoramento della disoccupazione sul conto in banca invece valgono regole diverse. Ma quali? In primis nel 2015 la Corte Costituzionale (sentenza numero 85) aveva previsto la pignorabilità di tutte le somme sul conto. Va anche detto che una sentenza immediatamente successiva aveva disposto invece che le somme già accreditate alla data del pignoramento fossero pignorabili solamente per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (448,07 x 3 = 1.344,21 euro) e che per la Naspi, dopo la notifica di pignoramento, il blocco non potesse superare un quinto.

E se il disoccupato ha il conto in una città diversa?

Facciamo l’esempio di un lavoratore fuori sede che, rimasto senza lavoro, torna nella città di origine a casa dei genitori. In questo caso conto corrente e debiti sono collocati in due città diverse. Abbiamo già visto che in tema di pignoramento vige la competenza territoriale. La sentenza della Cassazione n.10701/2018 ha previsto l’esigenza di aprire una procedura parallela in caso di pignoramenti in due città diverse per agire in delega. In caso contrario è ammesso il ricorso contro il pignoramento.