Visto i danni alle strade a causa del maltempo di questi giorni l’argomento è quantomai attuale: se cade neve sulla macchina parcheggiata o se la stessa viene colpita da un fulmine, si può ottenere il risarcimento? Chi paga? Bisogna distinguere due ipotesi ovvero stabilire in primis se il danno è riconducibile all’incuria di una proprietà privata oppure no.

Neve sulla macchina: chi paga?

Il primo caso tipo è quello della neve che cade sul tettuccio della macchina ad esempio da un balcone.

In questo caso spetterebbe al proprietario pulirlo per evitare danni a terzi (ex art. 2051 del Codice Civile). Il proprietario o l’amministratore del condominio, per essere esonerato dal pagamento dei danni, deve dimostrare che l’evento non era prevedibile ed evitabile. Per il danneggiato invece può essere utile avere testimoni o chiamare la Polizia prima di allontanarsi dal luogo dell’incidente. Più complicato è ottenere il risarcimento in caso di danni vandalici alla macchina parcheggiata: bisogna infatti avere il numero di targa e i testimoni.

Crolli o maltempo e danni ai veicoli parcheggiati: il Comune deve risarcire?

Diverso è il caso di auto parcheggiate in strada e danneggiate da eventi atmosferici non imputabili a privati, come allagamenti o fulmini. In questo caso paga il Comune? Dipende. In linea di massima è necessario in primis che l’Amministrazione abbiaun effettivo potere fisico sulla cosa medesima, dal qaule dipende il dovere di custodirla in modo da impedire che essa causi danni a terzi.
Il danneggiato dovrà quindi provare i due presupposti (che il danno è stato  cagionato dalla cosa; che la cosa è soggetta alla custodia dell’Amministrazione) per poter procedere alla richiesta di rimborso ex articolo 2051 cod. civ. Da canto suo l’Amministrazione-custode dovrà dimostrare che quanto accaduto è conseguenza di  caso
fortuito, vale a dire di un evento del tutto eccezionale, imprevisto ed imprevedibile. Fenomeni atmosferici anomali rientrano in questo contesto.