Il passaggio dal regime contabile ordinario al regime forfetario è ammesso nel rispetto di precise condizioni. Se il passaggio dal semplificato al forfettario può essere effettuato senza particolari problemi, entrambi sono regime naturali delle imprese minori, la stessa cosa non si può dire in caso di passaggio dall’ordinario al forfettario. Inoltre bisogna prestare attenzione anche agli adempimenti da porre ai fini Iva. Non che questi siano da tralasciare nel passaggio dal semplificato al forfettario.

Ecco in chiaro tutto quello che c’è da sapere sul passaggio dal regime ordinario al forfettario.

Il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario

Le regole di passaggio dal regime ordinario a quello forfettario sono state ribadite dall’Agenzia delle entrate con la circolare 9/2019.

Tutto ruota introno alle previsioni di cui all’art.3 del DPR 442/1997.

Articolo in, base al quale:

l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto.

L’articolo 1 del d.P.R. n. 442 del 1997, tuttavia, consente la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.

Da qui, nella circolare citata, l’Agenzia delle entrate aveva ammesso il passaggio dall’ordinario al forfettario, riconoscendo la possibilità di disattendere il vincolo di permanenza triennale.

Questo perché la Legge n° 145/2018, Legge di bilancio 2019, aveva apportato diverse modifiche al regime forfettario.

La rettifica della detrazione IVA

Il passaggio dal forfettario all’ordinario comporta anche la messa in atto di alcuni adempimenti in materia Iva.

Innanzitutto entra in gioco il discorso sulla rettifica delle detrazione.

Nello specifico, l’art.19bis.2 del DPR 633/72, decreto Iva dispone che nel passaggio da un regime Iva ad uno non Iva qual è quello forfettario, il contribuente deve procedere a rettificare in diminuzione, per quote, l’Iva precedentemente detratta.

Nello specifico:

  • per i beni non ammortizzabili e i servizi utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi;
  • per i beni ammortizzabili, in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

Non sono oggetto di rettifica Iva, i beni strumentali di di valore inferiore ad 516,46 euro e quelli aventi un coefficiente di ammortamento superiore al 25%.

Ad ogni modo, per gli adempimenti specifici si rimanda al nostro approfondimento dall’ordinario al forfettario, il credito Iva non si perde.