Lo scorso anno ho aperto la partita Iva in regime forfettario; dal 2020 però sono passato al semplificato.

 

Entro il 20 luglio teoricamente avrei dovuto versare oltre al saldo dell’imposta 2019 anche gli acconti 2020; non ho provveduto a versare gli acconti in quanto il mio consulente mi ha evidenziato che, in passaggio di regime, non sono tenuto a farlo.

 

E’ corretta tale indicazione?

Il passaggio dal forfettario al  semplificato

Il passaggio dal forfetario al semplificato può avvenire senza rispettare alcun vincolo di permanenza triennale; difatti, l’Agenzia delle entrate, considera entrambi i regimi quali “regimi naturali”; in tal senso si è espressa con la risoluzione n°64/e 2018.

 

Diverso è il discorso se il contribuente anziché operare in semplificato decide di optare per il regime ordinario; in tale caso il vincolo triennale non può essere disatteso.

 

Ad ogni modo, l’art.2 del DPR 442/1997 prevede che  “Il contribuente è obbligato a comunicare l’opzione di cui all’articolo 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata”, mentre il comma 3 dispone che “Resta ferma la validità dell’opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.

 

Detto ciò, nella dichiarazione Iva da presentare entro lo scorso 30 giugno, il contribuente di cui al quesito avrebbe dovuto indicare la scelta per il regime semplificato.

 

La scelta è da indicare nel quadro VO.

 

Tuttavia, essendo esonerato per il 2019 dalla dichiarazione IVA, presenterà il quadro VO insieme al Modello Redditi PF/2020 entro il prossimo 30 novembre 2020.

Saldo e acconto: versamenti al 20 luglio

Nel quesito si fa riferimento alla data del 20 luglio per il versamento del saldo d’imposta e del 1° acconto.

 

Questo perché, il D.P.C.M. 27 giugno 2020, ha prorogato il  versamento delle imposte (saldo e 1° acconto) per i soggetti che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale, c.

d. ISA.

 

A tal proposito, la proroga opera indipendentemente da eventuali cause di esclusione ISA o di inapplicabilità degli stessi.

 

La proroga riguarda anche le imposte sostitutive e di conseguenza anche i contribuenti forfettari.

 

Detto ciò, in versamenti delle imposte,  rispetto alla data originaria del 30 giugno, potevano  essere effettuati:

  1. entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
  2. dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Gli acconti Irpef nel passaggio al semplificato

In merito al quesito su esposto, circa l’obbligatorietà del versamento dell’acconto vale quanto di seguito specificato.

 

Considerato che nel passaggio dal forfettario al semplificato:

 

  • nel primo regime si paga un’imposta sostituiva,
  • nel secondo l’Irpef,

 

non vi è alcun obbligo di pagare gli acconti Irpef. Applicando il metodo storico mancherebbe una base Irpef su cui calcolare glia acconti 2020.

 

Ad ogni modo, il contribuente può decidere di calcolare gli acconti Irpef con il metodo previsionale:

 

  • considerando i redditi che  ipotizza di realizzare nel corso dell’anno
  • nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto spettanti.

 

Se decide di versare gli acconti, utilizzerà i codici tributi Irpef:

 

  • 4033 – I° acconto IRPEF (40% dell’importo complessivo),
  • 4034 – II° o unico acconto IRPEF.

 

Ad ogni modo, il comportamento tenuto non è sanzionabile. Tuttavia se decide di versare il 1° acconto dovrà ravvedersi considerando la data del 20 luglio scorso. Per il calcolo degli interessi e della riduzione applicazione alla sanzione per omesso versamento.