Il superbonus 110% spetta per interventi (trainanti e trainati) eseguiti su immobili “residenziali” esistenti alla data di inizio lavori (vedi anche La ricevuta IMU nel superbonus 110%: a cosa può servire?).

Sono esclusi dal beneficio, per espressa previsione normativa, gli immobili appartenenti a categoria catastale:

  • A1Abitazioni di tipo signorile (unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale)
  • A8Abitazioni in ville (per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario).

Il superbonus 110% nel cambio di categoria catastale

Potrebbe accadere, che i lavori rientranti nel superbonus 110% siano iniziati su un immobile, ad esempio di categoria residenziale A/2, il quale a fine lavori e per effetto dei lavori stessi diviene di categoria catastale A/8 (oppure A1).

In altri termini, alla data di inizio lavori l’immobile oggetto degli interventi era di categoria catastale rientrante nel superbonus 110%. A fine lavori, l’immobile diventa categoria A/8 (esclusa dal superbonus 110%).

In questa ipotesi, dovrebbe valere la situazione finale, ossia la categoria catastale esistente a fine lavori e, dunque, il superbonus 110% non spetterebbe. Tale tesi è supportata dalla Risposta n. 538 del 9 novembre 2020 in cui l’Agenzia delle Entrate affronta il caso inverso di lavori iniziati su un immobile di categoria catastale C/2 (esclusa dal superbonus) il quale a fine lavori diventa A/2 (incluso nel superbonus).

In questa sede l’Amministrazione finanziaria ha dichiarato ammissibile il beneficio dando rilievo alla situazione risultante a fine lavori (vedi Da categoria catastale C/2 a residenziale: ok al superbonus 110%).

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