Il terremoto torna ad essere purtroppo un argomento di attualità e impellenza e le crepe in una casa spaventano. Se per le case vecchie si parla di ristrutturazione antisismica e messa in sicurezza, cosa può fare chi ha comprato casa da poco? Vale la pena trattare la decisione del  Tribunale di Caltanissetta in una recente sentenza in cui si stabilisce che il contratto di compravendita immobiliare può essere annullato se sono presenti crepe che possono compromettere la staticità dell’appartamento e di cui il compratore non era messo al corrente al momento del rogito.

Stando a quanto deciso dai giudici si configura in questa fattispecie un inadempimento contrattuale perché le suddette crepe rientrano nel novero dei vizi che, se noti, avrebbero potuto incidere sulla volontà di acquisto della casa. La parte ricorrente ha quindi al rimborso di quanto eventualmente versato. Il diritto, precisa il tribunale adito, si perfeziona a prescindere dai motivi che hanno causato le crepe o in generale i problemi di staticità dell’immobile.

Ecobonus terremoti e i paradossi della messa in sicurezza

Non solo: non rileva ai fini del risarcimento neppure il fatto che l’acquirente abbia visionato l’immobile prima del rogito. Questo perché i vizi di staticità della casa possono dipendere da fattori non facilmente accertabili ad occhio nudo. Diverso è infatti il discorso per vizi diversi dalle crepe e facilmente rinvenibili anche ad un occhio non esperto, pensiamo ad esempio ad una finestra che non chiude bene o alle mattonelle divelte. Nel caso delle crepe invece anche il compratore che ha adottato la dovuta diligenza può non aver realizzato la pericolosità, soprattutto se, come nel caso di specie, nelle zone limitrofe si sono verificati in passato cedimenti.

I giudici hanno ribadito un principio che vale per tutti i tipi di vendita, immobiliare ma anche di altri beni: il venditore è tenuto ad avvisare il compratore su qualsiasi difetto di sorta noto e che possa rendere l’oggetto non idoneo all’uso a cui è destinato.