L’Agenzia delle Entrate, con una risoluzione ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del c.d. credito d’imposta rafforzamento patrimoniale.

Si tratta del credito d’imposta del 20% riconosciuto in favore degli investitori, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni previsto dall’art. 26 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020).

I criteri e le modalità di applicazione del beneficio sono stati definiti con il decreto MEF del 10 agosto 2020 mentre i termini e le modalità di presentazione delle istanze per avvalersene sono stati individuati con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11 marzo 2021.

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta rafforzamento patrimoniale

Il credito d’imposta rafforzamento patrimoniale è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione.

Pertanto, proprio al fine di consentirne l’utilizzo in compensazione nel Modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la Risoluzione n. 33/E del 13 maggio 2021 il codice tributo “6942”.

Tale codice è da riportarsi nella sezione “Erario” del Modello F24 in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” (oppure “importi a debito versati” laddove bisogna restituire in tutto o in parte il credito). Occorre altresì compilare il campo “anno di riferimento” valorizzandolo con il periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento, nel formato “AAAA”.

Il Modello F24 contenente la compensazione deve essere trasmesso esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

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