Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con apposito comunicato stampa di qualche giorno fa, ricorda l’esistenza del credito d’imposta formazione 4.0 in favore delle imprese, finalizzato al supporto della trasformazione digitale del sistema produttivo del nostro Paese.

La misura di favore, è istituita con i commi da 46 a 56, della n. 205 del 20017 (Legge di bilancio 2018). Originariamente prevista per le spese sostenute nel periodo di imposta 2018, è stata più volte prorogata e, da ultimo, la Legge di bilancio per il 2021 ha esteso il riconoscimento del bonus fino al periodo d’imposta 2022.

In dettaglio, l’obiettivo del beneficio è lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, per assicurare un efficace utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai processi produttivi e ai singoli modelli di business aziendali.

La misura si sostanzia in un credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano percorsi formativi sulle tecnologie abilitanti il paradigma 4.0.

Spese ammesse al credito d’imposta formazione 4.0

Il credito d’imposta matura a fronte delle seguenti spese:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità
  • oneri per i servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
  • spese pese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione
  • costi relativi al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della Legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Le spese devono, comunque, essere destinate ad attività formative ben precise.

In dettaglio devono riguardare specifiche aree (vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione) e specifiche tematiche (big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva o stampa tridimensionale; internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali).

La misura del credito d’imposta formazione 4.0

Il credito è riconosciuto in termini percentuali sulla spesa ammessa. La percentuale di spettanza del beneficio varia a seconda della dimensione dell’impresa beneficiaria. In particolare il credito d’imposta è pari al:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le micro e piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro le grandi imprese.

La misura può salire al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Credito d’imposta formazione 4.0: chi può erogare la formazione

Ai fini del beneficio, l’attività formativa può essere erogata dal personale dipendente della stessa impresa oppure anche da soggetti esterni. Tuttavia, in quest’ultimo caso sono ammesse solo attività formative commissionate ai seguenti soggetti:

  • formatori accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa
  • Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate
  • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001
  • soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37
  • ITS.

Accesso e utilizzo del credito d’imposta formazione 4.0

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24 (codice tributo 6897) da presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (pena lo scarto dell’operazione).

L’utilizzo può avvenire a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento della spesa, il cui effettivo esborso deve essere attestato allegando al bilancio apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono, comunque, avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

L’agevolazione è da indicarsi in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa e nelle dichiarazioni successive fino a che se ne conclude l’utilizzo. Ad esempio, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il credito d’imposta va indicato nel Modello Redditi SC/2021 al quadro RU codice F7.

Potrebbero anche interessarti: