Con l’intento di dare un sostegno alle attività teatrali e dello spettacolo in genere, con un emendamento al decreto Sostegni (decreto-leggge n. 41 del 2021), la cui legge di conversione è ora passata al vaglio della Camera,, si intende istituire un credito di imposta in favore delle imprese che svolgono le predette attività.

Credito d’imposta attività teatrali e dello spettacolo: cos’è

Le attività teatrali e dello spettacolo, sono tra quelle maggiormente travolte dalla crisi economica conseguenziale ai provvedimenti restrittivi adottati, da ormai più di anno, dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19

Pertanto con l’intento di dare sostegno al settore ed al fine di favorirne la ripresa nella riapertura, con un emendamento al decreto Sostegni si vuole introdurre un credito d’imposta per le imprese del settore.

Il credito, se troverà conferma nella versione definitiva della legge di conversione del decreto Sostegni, sarà pari al 90% delle le spese sostenute, nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività sopra richiamate e ciò anche se tali attività sono risultano svolte mediante l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo (rappresentazioni teatrali, concerti, balletti, ecc.).

Il credito d’imposta attività teatrali e dello spettacola spetterà, ad ogni modo, solo laddove l’impresa interessata abbia subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019.

Aspetti fiscali e modalità di utilizzo del credito d’imposta attività teatrali e dello spettacolo

In merito alle modalità di utilizzo del credito d’imposta attività teatrali e dello spettacolo, si prevedono due alternative, ossia:

  • in dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta di sostenimento della spesa (quindi, nel Modello Redditi 2021)
  • oppure in compensazione nel Modello F24.

In caso di utilizzo in compensazione non si applicheranno i limiti legislativamente previsti, vale a dire quello di:

  • 700.000 euro stabilito per i crediti di imposta e contributi (art. 34 della legge n.388 del 2000)
  • 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (comma 53; della legge n. 244 del 2007).

Il credito d’imposta in commento sarà altresì irrilevante ai fini fiscali in quanto non concorrerà a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Inoltre non rileverà nemmeno ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Ad ogni modo sarà un provvedimento da adottare da parte dell’Agenzia delle Entrate a definire in dettaglio criteri e modalità di applicazione dell’agevolazione.

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