L’Agenzia delle Entrate esclude un utilizzo indiscriminato del credito d’imposta ZFU di cui all’art. 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e lo fa con la Risposta n. 197/E del 30 giugno 2020.

Ripercorrendo l’iter normativo e di prassi, l’Amministrazione finanziaria ricorda che il citato art. 46 riconosce, tra l’altro, al verificarsi di determinate condizioni, l’esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività dell’impresa in detta zona.

Lo stesso prevede, altresì, l’esenzione dall’IRAP sul valore della produzione derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta. Condizione indispensabile per fruire dei benefici è il calo del fatturato dovuto ad eventi sismici.

Le Entrate, ricordano anche che per l’attuazione della misura agevolativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto MISE 10 aprile 2013.

L’utilizzo nel Modello F24 non è indiscriminato

La fruizione di tali agevolazioni avviene mediante riduzione dei versamenti secondo il meccanismo della compensazione in F24 (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 300725 del 21 dicembre 2017). In altri termini, come sottolinea anche l’Agenzia delle Entrate, il beneficio “consiste, quindi, in una esenzione del reddito ordinario d’impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa ZFU, le cui peculiari modalità di utilizzo – disciplinate nel decreto MISE – prevedono che le imposte commisurate al predetto reddito rappresentino un credito da utilizzare mediante il modello F24 in riduzione dei versamenti dovuti, ai fini dell’IRAP e dell’IMU, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali, ma pur sempre riferibili al reddito ordinario d’impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa ZFU“.

Si tratta, dunque, di una detassazione del reddito prodotto esclusivamente nel perimetro della ZFU di riferimento ed in virtù del descritto meccanismo di funzionamento, assimilabile ad una compensazione verticale (imposta su imposta). Pertanto, giunge a concludere l’Amministrazione, il credito non può essere utilizzato, ad esempio, per la compensazione dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni d’impresa effettuata in seguito a una riorganizzazione aziendale e ciò, in quanto, l’agevolazione è riconosciuta soltanto per il reddito ordinario d’impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della ZFU.