Alcuni dubbi possono essere avanzati dagli addetti ai lavori e dai diretti interessati alla misura agevolativa prevista nel decreto CuraItalia riguardante il credito d’imposta riconosciuto a fronte del canone di affitto del locale commerciale utilizzato per lo svolgimento dell’attività (c.d. bonus affitto). Si tratta della disposizione contenuta all’art. 65 del Decreto n. 18 del 2020, ai sensi del quale al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il beneficio, tuttavia, non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (ossia quelle non interessate da provvedimento di chiusura) ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione nel Modello F24 (si attende l’istituzione del relativo codice tributo).

I dubbi da sciogliere

In primis, per espressa previsione normativa, non hanno diritto all’agevolazioni i lavoratori autonomi, poiché la misura è destinata esclusivamente agli esercenti attività d’impresa. Una limitazione questa di non poco conto se si pensa ad esempio ad un commercialista che paga il fitto per il locale in cui svolge la sua attività professionale (se le attività d’impresa, la cui contabilità è seguita dal commercialista, sono chiuse probabilmente non avranno liquidità per pagare il commercialista il quale a sua volta potrebbe avere difficoltà a pagare il proprietario dell’immobile occupato dal suo studio). In secondo luogo, la norma parla di “canone di locazione relativo al mese di marzo” senza specificare se il canone deve risultare pagato o meno per godere del credito (se l’attività è chiusa l’imprenditore potrebbe avere difficoltà a pagare il canone). Dal tenore letterale della norma, dunque, parrebbe che il beneficio spetti anche se il canone non sia stato pagato o venga pagato in ritardo (ad esempio a maggio è pagato anche il canone di marzo).

Al riguardo sarebbe, comunque, opportuno una precisazione ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Altra osservazione che può essere mossa interessa l’ambito oggettivo: il credito spetta per il canone di locazione riferito ad immobili rientranti nella categoria C/1 (negozi e botteghe). Dunque, non si estende anche al canone pagato per le eventuali pertinenze e non è previsto un limite dimensionale in merito ai mq del locale (come ad esempio era stato stabilito per la cedolare commerciale). Inoltre, è da ritenere, in mancanza di precisazioni, che il credito spetti per ciascun locale commerciale C/1 destinato all’attività d’impresa (si pensi al caso di un’impresa con diversi punti vendita ognuno di categoria C/1 ed ognuno detenuto in locazione). Si tenga, infine presente, che laddove l’emergenza dovesse prolungarsi ed il provvedimento di chiusura della attività dovesse essere esteso anche ad aprile, probabilmente la misura agevolativa in commento potrebbe essere riconosciuta anche per i canoni successivi al mese di marzo (per ora il periodo di chiusura è fissato fino al 25 marzo).