La Ragioneria Generale dello Stato ha bloccato la norma che prevedeva la cessione del credito d’imposta beni strumentali. Lo stop è arrivato dopo che le Commissioni bilancio e Finanze avevano dato l’ok alla norma che aveva trovato il consenso popolare.

Sarebbe stato troppo oneroso per le casse dello Stato finanziare la misura agevolativa.

La cessione del credito d’imposta beni strumentali

In fase di conversione in legge del D.L. 41/2021, Decreto Sostegni, con un apposito emendamento, era stata ammessa la possibilità di cedere i crediti d’imposta previsti per investimenti in beni strumentali industria 4.0, Legge di bilancio 2021.

Ai beneficiari veniva quindi consentito di avvalersi, in luogo della compensazione, della cessione del credito:

  • ad altri soggetti,
  • inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

La misura prendeva spunto dalle norme di cui al D.L. 34/2020, decreto Rilancio, che ammette la cessione di vari bonus e credito d’imposta. Si pensi al superbonus 110%, al bonus ristrutturazione, al tax credit locazioni ecc.

I cessionari avrebbero potuto utilizzare il credito ceduto in compensazione in F24 con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno poteva essere usufruita negli anni successivi. Non era ammessa la richiesta a rimborso.

Veniva ribadito che:

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53; della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all’esercizio dell’opzione che deve comunque essere effettuate in forma telematica.

La cessione del credito d’imposta beni strumentali: stop dalla RGS

Dopo il via libera all’emendamento da parte delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha imposto lo stop alla misura agevolativa.

Così, nel maxiemendamento al D.L. 41/2021, approvato ieri dal Senato (ora la parola passa alla Camera), non c’è più traccia della norma che ammette la cessione del credito d’imposta beni strumentali.

Secondo la R.G.S., la misura che consentiva la cessione del credito avrebbe avuto un impatto rilevante sulla finanza pubblica.

Dunque, una doccia fredda per le imprese che già avevano pregustato la possibilità di cedere il credito d’imposta beni strumentali. La possibilità di monetizzare il bonus avrebbe sicuramente agevolato le imprese, sempre più bisognose di liquidità causa covid-19.

Ad ogni modo, sono confermate le modalità di utilizzo del credito d’imposta in compensazione.

Confermato il solo utilizzo del credito in compensazione in F24

Ad oggi, dopo lo stop imposta dalla RGS, l’unica modalità di utilizzo del credito d’imposta resta quella della compensazione in F24.

Il bonus può essere utilizzato 3 quote annuali di pari importo. Sempre e solo in compensazione in F24 presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

La compensazione è ammessa:

  • dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali diversi da quelli Industria 4.0, ovvero
  • a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

Il bonus può essere utilizzato in un’unica quota per i soggetti con volume di ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro. Tale possibilità riguarda solo i beni materiali non rientranti nell’ambito di Industria 4.0. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Ad ogni modo, i codici tributo da utilizzare sono così individuati:

  • “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
  • “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
  • “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

A tal proposito, si veda la risoluzione Agenzia delle entrate, n° 3/2021.

Confermate le aliquote agevolative

Il blocco alla cessione del credito d’imposta beni strumentali 4.0 non incide sulle aliquote agevolative degli investimenti che rimangono invariate.

Infatti, per gli investimenti in beni materiali 4.0, allegato A della Legge di bilancio 2017, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto al:50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 30 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti 2022, il credito d’imposta spetta nel limite del: 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino max a a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, allegato B della Legge di bilancio 2016, il bonus è calcolato applicando il 20% alla spesa sostenuta, fino ad un massimo di un milione di euro. Spesa agevolata che non può esser superiore a un milione di euro.