L’acquisto di un’autobetoniera nel suo complesso non può essere ammesso al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 ma è necessario scindere le parti principali che lo compongono, autotelaio targato e betoniera, facendo confluire uno nel credito d’imposta ordinario e l’altro nel credito d’imposta 4.0.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con il supporto del Ministero dello sviluppo economico, con la risposta n° 189 del 17 marzo.

 

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali

La riposta n° 189 del 17 marzo prende spunto da un’istanza di interpello relativo al credito d’imposta beni strumentali previsto dalla Legge di bilancio 2020.

Il credito d’imposta ha preso il posto di iper e super-ammortamento. La Legge di bilancio 2021 ha apportato diverse modifiche alla disciplina del credito d’imposta. Tuttavia, la risposta in esame si riferisce alla previgente disciplina della Legge di bilancio 2020.

Nello specifico, l’impresa istante fa presente che l’acquisto del bene per il quale intende richiedere l’agevolazione è un’autobetoniera o un’autobetoniera con pompa, composto di due parti :

  • autotelaio targato;
  • attrezzatura specifica montata su autotelaio (betoniera o betoniera con pompa).

Secondo l’Istante considerato che la betoniera rientra trai beni di cui all’allegato A della Legge 232/2016, anche l’autotelaio deve essere ad essa attratto ai fini del credito d’imposta.L’autotelaio, oltre ad essere un bene strumentale, si deve considerare un impianto assolutamente necessario alla realizzazione del prodotto.

La misura dell’agevolazione

La misura del credito d’imposta dipende dalla tipologia dei beni oggetto dell’investimento.

A tal proposito sono previste aliquote differenziate e più massimali di investimento agevolato.

  • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016), il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20% del costo, per la quota eccedente i 2,5 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro.Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni
  • per i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge 232/2016), il credito d’imposta è pari al 15% del costo, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 700mila euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi relativi all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza
  • per i beni ordinari ossia diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Anche in questo caso, per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

La Legge di bilancio ha rivisto tali percentuali.

Le novità apportate al credito d’imposta operano retroattivamente dal 16 novembre 2020. Con acconti pagati entro il 15 novembre vale la vecchia disciplina.

I beni non ammessi al credito d’imposta: esclusi gli  autoveicoli

La norma di riferimento. Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020, al comma 187 non spetta il credito d’imposta in riferimento a:

  • veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164, comma 1, del DPR 917/86, Tuir;
  • i beni per i quali il decreto Mef 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%, quindi con un ammortamento superiore a 15 esercizi;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il parere dell’Agenzia delle entrate sentito il Ministero dello sviluppo economico: niente credito d’imposta 4.0 per gli autoveicoli

La questione per la quale è chiamata in causa l’Agenzia delle entrate riguarda l’eventuale ammissione dei suddetti beni (autotelaio+betoniera) al credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0, allegato A della Legge 232/2016.

Beni richiamati al comma 189 della Legge di bilancio 2020. L’Agenzia delle entrate ha richiesto il parere del Ministero dello sviluppo economico.

In sintesi il parere del Ministero può essere riassunto sulla base dei seguenti punti:

  1. nell’ambito del primo gruppo di beni di cui al citato allegato A, devono intendersi riconducibili, in linea generale, solamente le “macchine” intese ai sensi delle definizioni di cui all’art. 2, lettera a), della c.d. “Direttiva Macchine” (“Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE );
  2. inoltre, come previsto dalla medesima direttiva e come precisato anche dalla stessa circolare n. 4/E 2017, devono considerarsi esclusi, in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/CE (Direttiva quadro per le disposizioni in materia di “omologazione dei veicoli a motore e dei  loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli nella quale è stata rifusa la precedente direttiva 70/156/CE1.

Conclusioni

Secondo il Ministero:

  • solo alla componente betoniera si applica il credito d’imposta rafforzato (beni materiali 4.0) ossia pari al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20% per la quota eccedente i 2,5 milioni, fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro (comma 189 Legge 160/2019);
  • per l’autoveicolo trova comunque applicazione il credito d’imposta ordinario ossia quello pari al 6% del costo sostenuto (comma 188).

Attenzione, per i beni in ottica “Industria 4.0”, è necessaria la perizia tecnica di un ingegnere o di un perito industriale iscritto al rispettivo albo professionale ovvero l’attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato da cui risulti che:

  • i beni hanno caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge 232/2016 e
  • sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario non superiore a 300mila euro, basta una dichiarazione resa dal legale rappresentante.