Tra i beneficiari dei vari crediti d’imposta riconosciuti a fronte di investimenti fatti dall’impresa (ad esempio il credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno, credito d’imposta industria 4.0, ecc.) vi rientrano anche le società di persone.

In tal caso, spesso, ci si domanda come avviene l’attribuzione del credito ai soci, visto che la società di persone è soggetta al c.d. regime di tassazione per trasparenza, sancito dall’art. 5 del TUIR, ai sensi del quale

I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

In altri termini il reddito societario è imputato a ciascuno dei soci in funzione della quota di partecipazione societaria ed indipendentemente dalla distribuzione.

Esempio

Una società (snc) è composta da 3 soci, ciascuno detentore di una quota societaria del 33,33%. La società consegue un reddito di 100.000 euro. In base al principio della trasparenza fiscale, dunque, tale reddito è attribuito in capo a ciascuno socio per 33.330 euro ciascuno, e ciascuno di essi lo dichiarerà nel proprio Modello Redditi PF assoggettandolo a tassazione IRPEF.

Crediti d’imposta società di persone: l’attribuzione ai soci

Con riferimento ai crediti d’imposta menzionati in premessa, anche se l’Agenzia delle Entrate non lo ha specificamente indicato per ciascuno di essi, è possibile richiamare il chiarimento dato nella Risoluzione n. 163/E del 2003 (confermato nella Risposta n.85 del 5 marzo 2020) in cui è affermato che

possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d’imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società. Tale affermazione è diretta conseguenza del principio di tassazione per trasparenza delle predette società, ai sensi dell’art. 5 del TUIR. Il reddito di partecipazione imputato ai soci, infatti, ha la stessa natura – di reddito d’impresa – di quello conseguito dal soggetto partecipato e ne rappresenta la mera ripartizione.

Le società di persone quindi, indicano nella propria dichiarazione (Modello Redditi SP) il credito maturato e quello già utilizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa ed utilizzano il residuo compensandolo direttamente con le imposte e i contributi da esse dovuti, oppure attribuendolo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili (i quali potranno utilizzare il credito solo dopo averlo indicato nella propria dichiarazione dei redditi).

Lo stesso principio possiamo ritenerlo applicabile anche alle società semplici, visto che sono anch’esse soggette al regime di trasparenza di cui al richiamato art. 5 del TUIR.

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