Con la riattivazione delle cessioni multiple dei crediti edilizi, il Governo ha mantenuto il trattamento di favore previsto per i crediti ceduti entro il 16 febbraio. Infatti, il decreto approvato la scorsa settimana, non interviene sulla disposizione introdotta in precedenza dal D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter.

I crediti ceduti entro il 16 febbraio come da comunicazione inviata al Fisco, possono essere oggetto di un’ulteriore cessione, anche verso soggetti diversi da banche, altri intermediari finanziari e assicurazioni.

Le novità sulle cessioni multiple dei crediti edilizi

Il D.

L. 13/2022, adottato dal Governo per contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali, ammette nuovamente le cessioni multiple dei crediti edilizi da superbonus, ecobonus, bonus facciate ecc. Insomma, tutti i crediti che possono essere oggetto di opzione e sconto in fattura, ex art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Nello specifico sono ammesse tre cessioni del credito:

  • la prima cessione è libera nel senso che non ha vincoli soggettivi, può essere effettuata in favore di privati e altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
  • le due ulteriori cessioni possono essere effettuate solo in favore di banche, altri intermediari finanziari e assicurazioni.

In caso di opzione per lo sconto in fattura, il fornitore dei lavori ottiene un credito pari alla detrazione spettante in origine al contribuente e può cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da qui, sono ammesse due ulteriori cessioni. Tali cessioni possono possono essere effettuate solo in favore di banche, altri intermediari finanziari e assicurazioni.

Privilegiati i crediti ceduti entro il 16 febbraio

Il decreto approvato la scorsa settimana, non interviene sulla disposizione introdotta in precedenza dal D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, per i crediti ceduti entro il 16 febbraio scorso.

Infatti, il decreto sostegni-ter, nel bloccare le cessioni multiple dei crediti edilizi, ha previsto un trattamento privilegiato per i  crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia stata validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 ossia entro il 16 febbraio 2022.

Questi crediti: potranno essere ceduto un’ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data.

L’ulteriore cessione può essere effettuata a partire dal 17 febbraio. Dunque è già possibile effettuare la cessione. Senza dove rispettare il vincolo che la stessa sia effettuata solo in in favore di banche, altri intermediari finanziari e assicurazioni.

Sarebbe utile sapere se il mantenimento di tale trattamento privilegiato sia solo una svista del Governo per la frettolosa adozione del decreto che ha riattivato le cessioni multiple oppure se corrisponde ad un chiaro intento operativo.