Arrivano i codici tributo del fisco per i crediti d’imposta da investimenti in ZES e zone terremotate (sisma 2016). Con la risoluzione numero 83 del 27 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto quali sono i codici tributo di riferimento per le agevolazioni fiscali dei contribuenti fornendo altresì le istruzioni operative per una corretta compilazione del modello F24 e per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione.

Come noto, il credito d’imposta è riconosciuto dal fisco alle imprese che acquistano o hanno acquistato beni strumentali destinati alla produzione nelle zone colpite dal terremoto nel 2016.

Tale credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25% per le spese effettuate dalle grandi imprese, del 35% per quelle effettuate dalle medie imprese e del 45% per le spese effettuate piccole imprese. Per gli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali (ZES) il credito d’imposta è commisurato alla quota complessiva dei beni acquistati entro la fine del 2020 con limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro.

I codici tributo da utilizzare

Coloro che intendo usufruire del relativo credito d’imposta riconosciuto nelle misure di cui sopra, dovranno attenersi strettamente alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate presentando apposita domanda di riconoscimento per via telematica. Andrà quindi presentato il modello F24 corredato dei seguenti codici tributo:

6905 “credito d’imposta investimenti sisma centro Italia – articolo 18-quater, comma 1, decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8”;

6906 “Credito d’imposta investimenti ZES – articolo 5, comma 2, decreto legge 20 giugno 2017, n. 91”.

Il relativo modello F24 dovrà quindi essere presentato per via telematica attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate compilando la sezione “Erario” e riportando i codici tributo di pertinenza in corrispondenza delle somme riconosciute, quali credito d’imposta, da portare in compensazione ai tributi erariali. Per quanto riguarda l’anno di riferimento, si deve tener conto di quando sono state sostenute le spese.

La presentazione della domanda

Il credito d’imposta per gli investimenti nelle zone colpite dal sisma del 2016, esteso poi con successivo decreto anche alle imprese dei comuni di Lazio.

Umbria, Marche e Abruzzo, vale fino al 31 dicembre 2019. Per quanto riguarda, invece, gli investimenti nelle ZES, i benefici fiscali sono prorogati fino al 31 dicembre 2020 e il limite massimo degli investimenti che possono essere fatti beneficiando delle agevolazioni fiscali è stato fissato in 50 milioni di euro. L’agenzia delle Entrate ha quindi definito le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma e per la fruizione del credito d’imposta ZES. La comunicazione dovrà essere inoltrata all’Agenzia tramite il modello per beneficiare del credito d’imposta relativo agli investimenti nel Mezzogiorno indicando, però, specificatamente se si tratta di sisma o ZES.