Che sia per lo stipendio non pagato, per la busta paga errata, per il Tfr o i premi produttività non corrisposti, qual è il termine per fare vertenza e richiedere la restituzione delle somme spettanti al datore di lavoro? Occorre valutare i casi separatamente perché il termine di prescrizione può variare.

Crediti datore di lavoro: si prescrivono in 1, 3, 5 o 10 anni?

Il termine più breve è quello riconosciuto per i casi di busta paga sbagliata. I lavoratori hanno infatti un anno di tempo al massimo.


La Cassazione ha riconosciuto invece il termine di prescrizione di 10 anni, ovvero quello ordinario, per richiedere il pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute e dell’indennità sostitutiva per i riposi settimanali non utilizzati. Il diritto rivendicato, essendo collegato in maniera diretta ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, ha natura prettamente risarcitoria e non retributiva.

Viene invece riconosciuta la cd prescrizione breve, ovvero un tempo massimo di cinque anni, per tutti quei crediti che abbiano una natura di carattere retributivo caratterizzati da una certa periodicità. Il caso più ricorrente è quello dello stipendio non pagato.

Non solo: la prescrizione estintiva di 5 anni si applica anche per le indennità di fine rapporto (trattamento di fine rapporto TFR, indennità di buonuscita o TFS), e per tutte le altre indennità spettanti per la cessazione del rapporto, inclusa quindi l’indennità sostitutiva del preavviso.
Da ultimo ci sono casi in cui opera la prescrizione presuntiva da tre ad un anno (come abbiamo visto sopra per la busta paga con errori di calcolo).
Chiudiamo con il principio generale, che si applica anche ai crediti di lavoro quindi, ovvero che la prescrizione decorre “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (articolo 2935 del codice civile). In questo senso però va anche detto che la Corte Costituzionale più volte ha ipotizzato che realisticamente il lavoratore, per paura di essere licenziato, potrebbe essere indotto a non esercitare il proprio diritto e che quindi il termine di prescrizione per questi diritti non dovrebbe decorrere a rapporto di lavoro in essere.