Dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese.  Di conseguenza, fino a quest’ultima data, Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi.

 

Dunque, anche se poco prima del periodo di sospensione abbiamo ricevuto un preavviso di fermo, fino al 31 dicembre 2020 non comporterà alcuna conseguenza negativa.

 

Laddove il fermo amministrativo si fosse perfezionato prima del periodo di sospensione, è possibile ora pagare integralmente il debito oppure richiedere un piano di rateazione beneficiando delle novità di cui al decreto Ristori-quater.

La sospensione dell’attività di riscossione

Fino al 31 dicembre 2020 l’attività di riscossione è sospesa. Tale termine è stato fissato dal D.L. 125/2020, D.L. Riscossione, riprendendo le precedenti disposizioni degli altri decreti adottati in considerazione dell’emergenza economica-sanitaria da covid-19.

 

Da qui, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020:

 

  • i pagamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 dicembre 2020, che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021;
  • le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Il fermo amministrativo durante la sospensione per covid-19: preavviso di fermo senza conseguenze

Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà neanche all’iscrizione di fermi amministrativi.

 

Il fermo amministrativo sull’auto del debitore che non ha pagato una cartella esattoriale si perfeziona sulla base di una procedura ben precisa.

 

Infatti, il fermo amministrativo è preceduto:

 

  • da una comunicazione di preavviso di fermo amministrativo;
  • con il quale il debitore  è sollecitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni.

 

Inoltre, il fermo non viene iscritto:

 

  • se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione da lui esercitata. (decreto legge n.69/2013 cd. “decreto del fare” convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013);
  • per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili.

 

Detto ciò, dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese.

 Di conseguenza, fino a quest’ultima data, Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi.

 

Dunque, anche se poco prima del periodo di sospensione abbiamo ricevuto un preavviso di fermo, fino al 31 dicembre 2020 non comporterà alcuna conseguenza negativa.

Se il fermo amministrativo è già attivo prima del Covid-19

Diversa è la situazione se il fermo amministrativo è già stato attivato prima della sospensione dell’attività di riscossione.

 

Infatti, la cancellazione o la sospensione del fermo può avvenire pagando, anche ora, integralmente la cartella oppure richiedendo una rateazione; al pagamento della 1° rata si ottiene la sospensione del fermo.

La rateazione beneficerà delle novità di cui al D.L. 157/2020, Ristori-quater.

 

Infatti:

 

  • per le richieste di rateazione presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità di presentare l’ISEE;
  • per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate dal 30 novembre 2020, il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

 

Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.