Le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale”, disciplinate nella circolare n. 47 del 28 marzo 2020, sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con citata causale, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione, in virtù di quanto previsto dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia) prima dell’intervento modificativo previsto dall’articolo 41 del decreto-legge n. 23/2020 (decreto Liquidità).

Tale domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza. Con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata. Il termine di scadenza della trasmissione delle suddette domande è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e decorre dalla data di pubblicazione del messaggio n. 1607/2020 (avvenuta in data 14 aprile 2020). Ciò è quanto espressamente reso noto dall’istituto di previdenza nazionale nel menzionato messaggio.

L’evoluzione normativa

La nota informativa sopra citata si è resa necessaria a seguito della previsione normativa contenuta all’art. 41 del decreto liquidità, con cui il legislatore ha esteso anche ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 quanto disposto dall’art. 19 del decreto-legge n. 18/2020. Analoga estensione dei possibili beneficiari è operata con riferimento a quanto disposto dall’art. 22 del richiamato decreto-legge n. 18/2020 (cassa integrazione in deroga).

Per comprendere la portata della novità occorre menzionare quanto inizialmente stabilito con l’articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020 il quale ha previsto la possibilità per i datori di lavoro che operano nei territori della cd “zona rossa” di cui all’ allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020 , di presentare domanda per accedere al trattamento di CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria) ovvero all’assegno ordinario per tutelare i lavoratori sospesi o in riduzione oraria a causa della riduzione dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ugualmente per quei lavoratori che, pur prestando attività lavorativa presso unità produttive e/o operative, non comprese nella detta zona rossa, sono tuttavia, nella stessa, residenti o domiciliati e quindi impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. Il periodo massimo richiedibile è di 13 settimane e l’arco temporale di riferimento è dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Successivamente con l’art. 19 decreto-legge n. 18 del 2020 si è intervenuti sui medesimi contenuti ed si sono estese le suddette misure speciali ai datori di lavoro che operano su tutto il territorio nazionale, limitando la durata massima dell’intervento di integrazione salariale ordinaria a nove settimane, decorrenti sempre dal 23 febbraio 2020, e comunque entro la fine del mese di agosto 2020. Con l’art. 22 dello stesso decreto Cura Italia è stato poi introdotto un trattamento di integrazione salariale in base alla quale le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza degli effetti determinati dall’emergenza epidemiologica in corso, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020. La disposizione si rivolge ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non coperti dalle tutele previste a legislazione vigente in caso di sospensione o riduzione di orario.

In tutti i menzionato casi, dunque, la domanda per l’accesso alle prestazioni indicate poteva essere avanzata solo per la forza lavoro in essere al 23 febbraio 2020.

Con il decreto liquidità, tale termine, invece, è stato portato al 17 marzo.