Alla luce degli ultimi interventi legislativi, l’Agenzia delle Entrate aggiorna le FAQ 110. Si tratta due casi particolari 110 (a altri bonus casa).

Riguardano il divieto di cessione credito parziale e la tracciabilità della cessione medesima.

Andiamo nel dettaglio.

Il divieto di cessione parziale e tracciabilità

Il primo caso particolare 110 affrontato di recente dall’Agenzia Entrate, come detto è quello riguardante il divieto di cessione parziale e l’obbligo di tracciabilità dell’operazione.

In dettaglio, ricorda l’Amministrazione finanziaria. In fase di conversione in legge del decreto Sostegni-ter, è stata prevista una ulteriore misura di contrasto alle frodi nel campo dei bonus edilizi.

E’ stabilito che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) non possono formare oggetto di cessioni parziali successive.

A questo scopo, quindi, al credito ceduto (prima cessione) è attribuito un codice identificativo univoco. Questo codice deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

FAQ 110 (e bonus edilizi) sull’obbligo di tracciabilità

In merito al caso particolare 110 “obbligo di tracciabilità”, l’Agenzia delle Entrate, chiarisce che, in fase di caricamento sulla Piattaforma della comunicazione, resta fermo che:

  • i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo
  • ciò avviene in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.

Quindi, a ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco. Il codice, visibile sulla Piattaforma, dovrà essere indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

Casi particolari 110: chiarimenti sul divieto di cessione parziale

Sempre, in riferimento alla FAQ 110 (e altri bonus edilizi) divieto di cessione parziale, le Entrate chiariscono altresì che:

  • il citato divieto è da intendersi riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione.
  • le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito
  • le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato).

Quindi, cessione del credito anche per singola rata.

In merito alla decorrenza di questi chiarimento, è precisato che tali disposizioni, si applicano, a quei crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022 (FAQ 19 maggio 2022).