Anche i lavoratori delle imprese fallite potranno accedere alla Cassa Integrazione in Deroga (Cigd). A precisarlo è il Ministero del Lavoro con la circolare numero 8 del 8 aprile 2020.

La circolare, come noto, disciplina per le aziende con dipendenti l’accesso agli ammortizzatori sociali sul territorio nazionale durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19 recependo le disposizioni dei DPCM del 2 marzo e 17 marzo 2020.

Cig in deroga anche per le imprese fallite

Più in particolare, fra le varie disposizioni menzionate nella circolare, si apprende che “in considerazione della eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, l’integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22 può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi”.

Pertanto, il requisito essenziale è che i lavoratori non siano stati licenziati e che risultino ancora in forza, benché beneficiari di altri ammortizzatori sociali diversi dalla Cigd.

Sospensione della Cassa Integrazione Straordinaria

Come previsto dalla legge, infatti, le imprese in crisi che prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria avevano in corso trattamenti di cassa integrazione straordinaria, possono sospendere la Cigs e accedere alla cassa integrazione ordinaria qualora ne abbiano diritto. La legge consente di presentare all’Inps domanda specifica con la causale “COVID-19 nazionale – sospensione Cigs” previa sospensione del trattamento di Cigs. Al termine del periodo di Cig per coronavirus potrà riprendere l’erogazione della cassa integrazione straordinaria non ancora usufruita per le ore già autorizzate dall’Inps. Il provvedimento sarà adottato senza soluzione di continuità. A tal fine, il datore di lavoro avrà cura di indicare nell’istanza la data di decorrenza della richiesta di sospensione del trattamento di Cigs, le settimane di Cigo, che l’azienda ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione Cigs”.

Cassa Integrazione in Deroga

La Cigd viene riconosciuta alternativamente alla Cigo per coloro che non possono accedere ai benefici ordinari.

La misura è concessa in favore dei dipendenti di datori di lavoro del settore privato in forza dal 23 febbraio 2020 ed è fruibile fino al 31 agosto 2020 per un massimo di 9 settimane. La Cigd è riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico. La Cigd è concessa anche per i lavoratori a chiamata. Per le aziende con dipendenti appartenenti alle zone rosse (Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) è ammesso il cumulo con altro periodo di Cigd già autorizzato fino a 1 mese, mentre per quelle appartenenti agli 11 Comuni zona rossa di cui al DL n. 9 del 2020 è ammesso il cumulo fino a 3 mesi.

Requisiti

L’Inps informa che per i datori di lavoro con meno di cinque dipendenti è sufficiente presentare la domanda tramite la Regione da parte dell’azienda. Per i datori che invece hanno più di 5 dipendenti è necessario un accordo sindacale, anche online, relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro e propedeutico alla richiesta di Cigd. Per questo tipo di Cassa Integrazione non si applicano i requisiti minimi di anzianità  (90 giorni di lavoro), il versamento contributivo addizionale né la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga (10 per cento nel caso di prima proroga, 30 per cento nel caso di seconda proroga e 40 per cento nel caso di proroghe successive).